Art. 11. Norma transitoria In deroga a quanto stabilito nel precedente art. 4, e limitatamente ai primi 5 anni di vigenza della legge, la direzione del presidio in carenza di personale con i requisiti previsti, puo' essere assegnata in via eccezionale e provvisoria anche ad uno dei direttori di sezione prescindendo dal possesso della specialita' in igiene. 1. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte. Torino, addi' 23 dicembre 1988 BELTRAMI