Art. 11.
                          Norma transitoria
 
   In   deroga   a   quanto   stabilito  nel  precedente  art.  4,  e
limitatamente ai primi 5 anni di vigenza della  legge,  la  direzione
del  presidio  in carenza di personale con i requisiti previsti, puo'
essere assegnata in via eccezionale e provvisoria anche  ad  uno  dei
direttori  di  sezione prescindendo dal possesso della specialita' in
igiene.
   1.  La  presente  legge  regionale sara' pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Piemonte.
    Torino, addi' 23 dicembre 1988
 
                               BELTRAMI