Art. 3. Funzioni a'mbiti di intervento Fermo restando i compiti ispettivi assegnati a ogni singola U.S.S.L., ai sensi degli articoli 20 e 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i laboratori di sanita' pubblica esercitano, su richiesta, le funzioni tecniche di controllo, accertamento, verifica e rilevamento in materia di sanita' pubblica, ivi compresa la tutela della salute nell'ambiente di vita e di lavoro e la protezione dell'ambiente che non possono essere svolte direttamente dalle singole UU.SS.SS.LL. in quanto richiedono interventi e prestazioni di tipo analitico complesso ed attrezzature ad alta tecnologia. Intervengono altresi', per consulenza e prestazioni a supporto ed integrazione delle attivita' dei servizi delle UU.SS.SS.LL. stesse anche per esami di laboratorio che abbiano finalita' epidemiologiche. I laboratori di sanita' pubblica coadiuvano i competenti servizi della giunta regionale, in particolare ai fini delle rilevazioni epidemiologiche, delle rilevazioni ambientali, delle elaborazioni statistiche e del sistematico raccordo con l'attivita' di ricerca e di normazione dell'Istituto superiore di sanita', dell'istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro e dell'istituto di ricerca sulle acque del C.N.R. I campi di intervento del laboratorio di sanita' publica, riguardano: igiene degli alimenti e degli altri prodotti destinati all'alimentazione in via diretta o mediata; tutela dell'area, delle acque, del suolo igiene dell'abitato; protezione dell'individuo e delle collettivita' dai rischi di natura fisica, chimica e biologica; tutela della salute nell'ambiente di vita e di lavoro; profilassi delle malattie infettive ed interventi nei confronti delle epidemie ed epizooiche; sorveglianza dello stato di salute della popolazione. Conseguentemente i laboratori di sanita' pubblica esplicano le seguenti attivita' su indicazione delle UU.SS.SS.LL.: indagini e controlli di tipo microbiologico, biologico, tossicologico, chimico, fisico e merceologico; accertamenti microbiologici e sierologici, diagnostici e profilattici delle malattie infettive e parassitarie a fini epidemiologici; consulenza ed interventi di tipo profilattico e preventivo e di protezione da rischi di natura chimica e fisica; collaborazione con gli organi dello Stato specie nel settore dei farmaceutici, vaccini, emoderivati e presidi terapeutici per uso umano e veterinario, nonche' disinfettanti e disinfestanti; controlli di apparecchiature ed impianti; studi e programmazione nel campo epidemiologico e raccolta, elaborazione e valutazione dei relativi dati e valutazioni di efficienza e di efficacia; consulenze e studi finalizzati alle necessita' conoscitive ed operative delle UU.SS.SS.LL. Nello svolgimento delle suddette attivita', il laboratorio di sanita' pubblica potra' operare in raccordo con le strutture universitarie, nell'a'mbito delle convenzioni vigenti stipulate dalla Regione. I compiti specifici, le attivita' e le relative modalita' di attribuzione alle varie unita' operative saranno determinati dal regolamento interno del laboratorio di sanita' pubblica di cui all'art. 10 della presente legge. Fermo restando i compiti attribuiti dalla legislazione vigente agli istituti zooprofilattici sperimentali, la progammazione regionale e quella locale dovranno definire il raccordo operativo tra l'istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta e i laboratori di sanita' pubblica del Piemonte per quanto concerne gli interventi che investono entrambe le competenze.