Art. 3.
                    Funzioni a'mbiti di intervento
 
   Fermo  restando  i  compiti  ispettivi  assegnati  a  ogni singola
U.S.S.L., ai sensi degli articoli 20 e 21  della  legge  23  dicembre
1978,  n.  833,  i  laboratori  di  sanita'  pubblica  esercitano, su
richiesta, le funzioni tecniche di controllo, accertamento,  verifica
e  rilevamento in materia di sanita' pubblica, ivi compresa la tutela
della salute nell'ambiente di  vita  e  di  lavoro  e  la  protezione
dell'ambiente  che  non  possono  essere  svolte  direttamente  dalle
singole UU.SS.SS.LL. in quanto richiedono interventi e prestazioni di
tipo analitico complesso ed attrezzature ad alta tecnologia.
   Intervengono  altresi', per consulenza e prestazioni a supporto ed
integrazione delle attivita' dei servizi  delle  UU.SS.SS.LL.  stesse
anche per esami di laboratorio che abbiano finalita' epidemiologiche.
   I  laboratori  di sanita' pubblica coadiuvano i competenti servizi
della giunta regionale, in  particolare  ai  fini  delle  rilevazioni
epidemiologiche,  delle  rilevazioni  ambientali,  delle elaborazioni
statistiche e del sistematico raccordo con l'attivita' di  ricerca  e
di  normazione  dell'Istituto  superiore  di  sanita',  dell'istituto
superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro  e  dell'istituto
di ricerca sulle acque del C.N.R.
   I   campi  di  intervento  del  laboratorio  di  sanita'  publica,
riguardano:
    igiene   degli   alimenti   e   degli  altri  prodotti  destinati
all'alimentazione in via diretta o mediata;
    tutela dell'area, delle acque, del suolo igiene dell'abitato;
    protezione  dell'individuo  e  delle  collettivita' dai rischi di
natura fisica, chimica e biologica;
    tutela della salute nell'ambiente di vita e di lavoro;
    profilassi  delle  malattie infettive ed interventi nei confronti
delle epidemie ed epizooiche;
    sorveglianza dello stato di salute della popolazione.
   Conseguentemente  i  laboratori  di  sanita' pubblica esplicano le
seguenti attivita' su indicazione delle UU.SS.SS.LL.:
    indagini   e   controlli   di   tipo  microbiologico,  biologico,
tossicologico, chimico, fisico e merceologico;
    accertamenti   microbiologici   e   sierologici,   diagnostici  e
profilattici  delle  malattie  infettive  e   parassitarie   a   fini
epidemiologici;
    consulenza  ed  interventi di tipo profilattico e preventivo e di
protezione da rischi di natura chimica e fisica;
    collaborazione  con gli organi dello Stato specie nel settore dei
farmaceutici, vaccini, emoderivati  e  presidi  terapeutici  per  uso
umano e veterinario, nonche' disinfettanti e disinfestanti;
    controlli di apparecchiature ed impianti;
    studi  e  programmazione  nel  campo  epidemiologico  e raccolta,
elaborazione  e  valutazione  dei  relativi  dati  e  valutazioni  di
efficienza e di efficacia;
    consulenze  e  studi  finalizzati  alle necessita' conoscitive ed
operative delle UU.SS.SS.LL.
   Nello  svolgimento  delle  suddette  attivita',  il laboratorio di
sanita'  pubblica  potra'  operare  in  raccordo  con  le   strutture
universitarie, nell'a'mbito delle convenzioni vigenti stipulate dalla
Regione.
   I  compiti  specifici,  le  attivita'  e  le relative modalita' di
attribuzione alle varie  unita'  operative  saranno  determinati  dal
regolamento  interno  del  laboratorio  di  sanita'  pubblica  di cui
all'art. 10 della presente legge.
   Fermo  restando  i  compiti  attribuiti dalla legislazione vigente
agli  istituti   zooprofilattici   sperimentali,   la   progammazione
regionale e quella locale dovranno definire il raccordo operativo tra
l'istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle
d'Aosta  e  i  laboratori di sanita' pubblica del Piemonte per quanto
concerne gli interventi che investono entrambe le competenze.