Art. 7. Comitato permanente Per ciascun laboratorio di sanita' pubblica e' costituito un comitato permanente composto dai presidenti dei comitati di gestione delle UU.SS.SS.LL., che afferiscono al presidio e da un rappresentante regionale. Al comitato permanente, presieduto dal presidente dell'U.S.S.L. ove e' ubicato il presidio, sono attribuiti i seguenti compiti: a) formulare proposte in ordine alla gestione amministrativa del laboratorio di sanita' pubblica; b) indicare le priorita' nella programmazione degli interventi ai fini della predisposizione del piano di lavoro annuale del laboratorio di sanita' pubblica avendo riguardo in particolare agli indirizzi del piano socio-sanitario regionale ed alle competenze specifiche a livello regionale delle singole sezioni del laboratorio di sanita' pubblica e verificando altresi' la realizzazione degli obiettivi; c) formulare proposte per la definizione dei rapporti tra il laboratorio di sanita' pubblica ed i servizi delle UU.SS.SS.LL., gli enti locali territoriali, gli Istituti di ricerca, le Universita'; d) formulare proposte per l'attivita' del laboratorio di sanita' pubblica nel quadro generale del P.A.S. ed esprimere pareri vincolanti sui provvedimenti concernenti il fondo vincolato di cui al successivo art. 8, ivi compresi quelli dell'art. 3 della legge regionale 13 agosto 1986, n. 35; e) esaminare con parere vincolante per il comitato di gestione della U.S.S.L. ove ha sede il laboratorio di sanita' pubblica, di cui al successivo art. 10, predisposto dal comitato tecnico. Al comitato permanente partecipano, senza diritto di voto, il direttore del laboratorio di sanita' pubblica, i responsabili del servizio di igiene pubblica e del servizio veterinario delle UU.SS.SS.LL. comprese nel bacino di utenza del presidio ed un rappresentante per ciascuna provincia interessata per territorio. Le modalita' di funzionamento del comitato permanente sono disciplinate dal regolamento dei laboratori di sanita' pubblica di cui al successivo art. 10.