Art. 7.
                         Comitato permanente
 
   Per  ciascun  laboratorio  di  sanita'  pubblica  e' costituito un
comitato permanente composto dai presidenti dei comitati di  gestione
delle   UU.SS.SS.LL.,   che   afferiscono   al   presidio   e  da  un
rappresentante regionale.
   Al  comitato  permanente,  presieduto dal presidente dell'U.S.S.L.
ove e' ubicato il presidio, sono attribuiti i seguenti compiti:
    a)  formulare proposte in ordine alla gestione amministrativa del
laboratorio di sanita' pubblica;
    b) indicare le priorita' nella programmazione degli interventi ai
fini  della  predisposizione  del  piano  di   lavoro   annuale   del
laboratorio  di  sanita' pubblica avendo riguardo in particolare agli
indirizzi del piano  socio-sanitario  regionale  ed  alle  competenze
specifiche  a livello regionale delle singole sezioni del laboratorio
di sanita' pubblica e verificando  altresi'  la  realizzazione  degli
obiettivi;
    c)  formulare  proposte  per  la  definizione dei rapporti tra il
laboratorio di sanita' pubblica ed i servizi delle UU.SS.SS.LL.,  gli
enti locali territoriali, gli Istituti di ricerca, le Universita';
    d)  formulare proposte per l'attivita' del laboratorio di sanita'
pubblica  nel  quadro  generale  del  P.A.S.  ed   esprimere   pareri
vincolanti sui provvedimenti concernenti il fondo vincolato di cui al
successivo art. 8,  ivi  compresi  quelli  dell'art.  3  della  legge
regionale 13 agosto 1986, n. 35;
    e)  esaminare  con  parere vincolante per il comitato di gestione
della U.S.S.L. ove ha sede il laboratorio di sanita' pubblica, di cui
al successivo art. 10, predisposto dal comitato tecnico.
   Al  comitato  permanente  partecipano,  senza  diritto di voto, il
direttore del laboratorio di sanita'  pubblica,  i  responsabili  del
servizio   di  igiene  pubblica  e  del  servizio  veterinario  delle
UU.SS.SS.LL. comprese  nel  bacino  di  utenza  del  presidio  ed  un
rappresentante per ciascuna provincia interessata per territorio.
   Le   modalita'  di  funzionamento  del  comitato  permanente  sono
disciplinate dal regolamento dei laboratori di  sanita'  pubblica  di
cui al successivo art. 10.