Art. 8.
         Fondo per il funzionamento del presidio multizonale
 
   La   Regione,  in  occasione  del  riparto  del  fondo  sanitario,
assegnera' alle UU.SS.SS.LL. interessate le somme  vincolate  per  la
gestione  del  laboratorio  di  sanita' pubblica, tenendo conto anche
della  specificita'  delle  funzioni  assegnate  alle   sezioni   del
laboratorio stesso.
   In  tale  sede,  la  Regione  assegnera'  quote  specifiche per la
dotazione del personale e delle attrezzature, atte  a  garantire,  in
coerenza   con   la   normativa  nazionale  e  regionale,  la  tutela
ambientale, utilizzando anche eventuali fondi integrativi alla  quota
del F.S.N., provenienti da ulteriori stanziamenti nazionali.
   Nel   bilancio   di   previsione  dell'U.S.S.L.  ove  ha  sede  il
laboratorio,  per  quanto   attiene   il   presidio   devono   essere
separatamente previste le voci di destinazione del fondo vincolato.
   L'U.S.S.L.,  ove  ha  sede  il laboratorio, dovra' tenere, a norma
dell'art. 18, comma secondo, punto c), della legge 23 dicembre  1978,
n.  833,  uno  specifico  conto  di  gestione  da  allegarsi al conto
generale.