Art. 8. Fondo per il funzionamento del presidio multizonale La Regione, in occasione del riparto del fondo sanitario, assegnera' alle UU.SS.SS.LL. interessate le somme vincolate per la gestione del laboratorio di sanita' pubblica, tenendo conto anche della specificita' delle funzioni assegnate alle sezioni del laboratorio stesso. In tale sede, la Regione assegnera' quote specifiche per la dotazione del personale e delle attrezzature, atte a garantire, in coerenza con la normativa nazionale e regionale, la tutela ambientale, utilizzando anche eventuali fondi integrativi alla quota del F.S.N., provenienti da ulteriori stanziamenti nazionali. Nel bilancio di previsione dell'U.S.S.L. ove ha sede il laboratorio, per quanto attiene il presidio devono essere separatamente previste le voci di destinazione del fondo vincolato. L'U.S.S.L., ove ha sede il laboratorio, dovra' tenere, a norma dell'art. 18, comma secondo, punto c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, uno specifico conto di gestione da allegarsi al conto generale.