IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
       Composizione e funzione della commissione di disciplina
 
   1.  In  attuazione  dell'art.  61 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e' istituita presso ogni  Unita'
sanitaria  locale una commissione di disciplina per l'esercizio delle
funzioni di cui all'art. 51 dello stesso decreto.
   2.  La  commissione  di  disciplina  e'  composta  da  sei  membri
titolari, dei quali tre nominati  dal  comitato  di  gestione  e  tre
designati  dalle  organizzazioni  sindacali  firmatarie  dell'accordo
nazionale unico di lavoro del personale delle Unita' sanitarie locali
di cui all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
   3. Nelle Unita' sanitarie locali ove esistono presidi ospedalieri,
il numero dei membri titolari  della  commissione  di  disciplina  e'
elevato  ad  otto, di cui quattro nominati dal comitato di gestione e
quattro designati  dalle  organizzazioni  sindacali  individuate  nel
precedente  comma.  Dei  quattro  membri  nominati  dal  comitato  di
gestione uno deve essere appartenente  al  ruolo  sanitario,  profilo
professionale medici, del servizio ospedaliero.
   4.  Per  ciascun  membro  titolare  e  con  le stesse modalita' e'
rispettivamente nominato o designato un membro supplente.
   5.  Tutti i membri, titolari e supplenti, devono essere dipendenti
dell'Unita' sanitaria locale.
   6.  L'attivita'  connessa all'incarico di membro della commissione
di disciplina rientra  tra  i  compiti  del  personale  delle  Unita'
sanitarie locali.
   7.  Nei  procedimenti  disciplinari  a carico dei dipendenti per i
quali e' richiesta l'iscrizione ad albi professionali, la commissione
e'  integrata  da  un  membro,  con  voto  consultivo,  designato dal
competente  ordine  o  collegio  professionale   tra   i   dipendenti
dell'Unita' sanitaria locale.