IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Composizione e funzione della commissione di disciplina 1. In attuazione dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e' istituita presso ogni Unita' sanitaria locale una commissione di disciplina per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 51 dello stesso decreto. 2. La commissione di disciplina e' composta da sei membri titolari, dei quali tre nominati dal comitato di gestione e tre designati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo nazionale unico di lavoro del personale delle Unita' sanitarie locali di cui all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 3. Nelle Unita' sanitarie locali ove esistono presidi ospedalieri, il numero dei membri titolari della commissione di disciplina e' elevato ad otto, di cui quattro nominati dal comitato di gestione e quattro designati dalle organizzazioni sindacali individuate nel precedente comma. Dei quattro membri nominati dal comitato di gestione uno deve essere appartenente al ruolo sanitario, profilo professionale medici, del servizio ospedaliero. 4. Per ciascun membro titolare e con le stesse modalita' e' rispettivamente nominato o designato un membro supplente. 5. Tutti i membri, titolari e supplenti, devono essere dipendenti dell'Unita' sanitaria locale. 6. L'attivita' connessa all'incarico di membro della commissione di disciplina rientra tra i compiti del personale delle Unita' sanitarie locali. 7. Nei procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti per i quali e' richiesta l'iscrizione ad albi professionali, la commissione e' integrata da un membro, con voto consultivo, designato dal competente ordine o collegio professionale tra i dipendenti dell'Unita' sanitaria locale.