Art. 11.
                     Segretario della commissione
 
   1. Il segretario assiste alle sedute della commissione e ne redige
e firma i verbali; coadiuva il presidente nell'espletamento delle sue
funzioni;  assolve  tutte  le incombenze di segreteria e compie tutti
gli atti che il decreto del Presidente della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3, demanda al segretario della commissione di disciplina per
i dipendenti civili dello Stato.
   2. In particolare il segretario:
     a)  provvede  alla tenuta obbligatoria di un registro protocollo
per la corrispondenza in arrivo  o  in  partenza  e  di  un  registro
originale dei verbali delle sedute;
     b)   e'  responsabile  della  conservazione  degli  atti,  della
spedizione della corrispondenza, della trasmissione dei plichi, della
notifica   di  avvisi,  convocazioni,  ordinanze  e  decisioni  della
commissione;
     c) sottoscrive, unitamente al presidente, i verbali delle sedute
e ne autentica le copie.
   3.  In  caso  di dimissioni del segretario provvede il comitato di
gestione con propria deliberazione tenuto conto dei criteri di cui al
precedente art. 5, secondo comma.
   4.   La   segreteria   della  commissione  di  discplina  ha  sede
nell'ufficio dove il  segretario  esplica  le  mansioni  di  servizio
connesse alla sua posizione funzionale.