Art. 11. Segretario della commissione 1. Il segretario assiste alle sedute della commissione e ne redige e firma i verbali; coadiuva il presidente nell'espletamento delle sue funzioni; assolve tutte le incombenze di segreteria e compie tutti gli atti che il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, demanda al segretario della commissione di disciplina per i dipendenti civili dello Stato. 2. In particolare il segretario: a) provvede alla tenuta obbligatoria di un registro protocollo per la corrispondenza in arrivo o in partenza e di un registro originale dei verbali delle sedute; b) e' responsabile della conservazione degli atti, della spedizione della corrispondenza, della trasmissione dei plichi, della notifica di avvisi, convocazioni, ordinanze e decisioni della commissione; c) sottoscrive, unitamente al presidente, i verbali delle sedute e ne autentica le copie. 3. In caso di dimissioni del segretario provvede il comitato di gestione con propria deliberazione tenuto conto dei criteri di cui al precedente art. 5, secondo comma. 4. La segreteria della commissione di discplina ha sede nell'ufficio dove il segretario esplica le mansioni di servizio connesse alla sua posizione funzionale.