Art. 12. Validita' delle sedute e delle deliberazioni 1. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti. Dal computo e' escluso l'eventuale membro previsto dall'ultimo comma dell'art. 1. 2. La commissione, salvo quanto previsto all'art. 8, delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. 3. I membri supplenti hanno diritto ad intervenire a tutte le sedute ma non possono prendere parte alle votazioni e sono computati agli effetti dei commi precedenti solo in caso di assenza del rispettivo titolare. 4. La convocazione della commissione e' disposta dal presidente mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento inviata a tutti i membri almeno otto giorni prima di quello fissato per la seduta.