Art. 12.
             Validita' delle sedute e delle deliberazioni
 
   1.  Per  la  validita'  delle  sedute e' necessaria la presenza di
almeno due terzi dei componenti. Dal computo e'  escluso  l'eventuale
membro previsto dall'ultimo comma dell'art. 1.
   2.  La  commissione,  salvo quanto previsto all'art. 8, delibera a
maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
   3.  I  membri  supplenti  hanno  diritto ad intervenire a tutte le
sedute ma non possono prendere parte alle votazioni e sono  computati
agli  effetti  dei  commi  precedenti  solo  in  caso  di assenza del
rispettivo titolare.
   4.  La  convocazione  della commissione e' disposta dal presidente
mediante raccomandata postale con avviso  di  ricevimento  inviata  a
tutti  i  membri  almeno  otto  giorni prima di quello fissato per la
seduta.