Art. 13. Dimissioni del presidente e dei membri della commissione 1. In caso di dimissioni del presidente, se questi conserva la carica di membro della commissione si fa luogo soltanto ad una nuova elezione con i criteri indicati nel precedente art. 8, sotto la presidenza del presidente uscente. 2. Il presidente ed i membri dimissionari rimangono in carica sino alla nomina o designazione del successore. 3. La comunicazione delle dimissioni deve essere fatta pervenire sia al presidente della commissione, sia al presidente del comitato di gestione. 4. Salvo il caso previsto dall'art. 6, ultimo comma, qualora nel corso del triennio uno dei membri della commissione venga a cessare dalla carica si provvede immediatamente alla nomina di un nuovo membro con le procedure indicate agli articoli 2, 3 e 4. 5. Il nuovo membro rimane in carica per il tempo che resta al compimento del triennio.