Art. 13.
       Dimissioni del presidente e dei membri della commissione
 
   1.  In  caso  di  dimissioni del presidente, se questi conserva la
carica di membro della commissione si fa luogo soltanto ad una  nuova
elezione  con  i  criteri  indicati  nel  precedente art. 8, sotto la
presidenza del presidente uscente.
   2. Il presidente ed i membri dimissionari rimangono in carica sino
alla nomina o designazione del successore.
   3.  La  comunicazione delle dimissioni deve essere fatta pervenire
sia al presidente della commissione, sia al presidente  del  comitato
di gestione.
   4.  Salvo  il caso previsto dall'art. 6, ultimo comma, qualora nel
corso del triennio uno dei membri della commissione venga  a  cessare
dalla  carica  si  provvede  immediatamente  alla  nomina di un nuovo
membro con le procedure indicate agli articoli 2, 3 e 4.
   5.  Il  nuovo  membro  rimane  in carica per il tempo che resta al
compimento del triennio.