Art. 3.
                       Designazione dei membri
            da parte degli ordini o collegi professionali
 
   1.  La  designazione  di  un  membro  titolare  o di uno supplente
necessari ad integrare la commissione nei casi previsti dall'art. 61,
penultimo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761, e' richiesta dal presidente  del  comitato  di
gestione  a  ciascun  ordine  o  collegio  professionale  con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
   2.  In  caso  di  mancata  designazione  entro quindici giorni dal
ricevimento della richiesta il presidente del  comitato  di  gestione
assegna,  a  pena di decadenza, un ulteriore termine di dieci giorni,
trascorso inutilmente il quale il comitato di gestione provvede  alla
nomina  di  un  dipendente  della Unita' sanitaria locale iscritto al
medesimo ordine o collegio professionale.