Art. 3. Designazione dei membri da parte degli ordini o collegi professionali 1. La designazione di un membro titolare o di uno supplente necessari ad integrare la commissione nei casi previsti dall'art. 61, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e' richiesta dal presidente del comitato di gestione a ciascun ordine o collegio professionale con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 2. In caso di mancata designazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta il presidente del comitato di gestione assegna, a pena di decadenza, un ulteriore termine di dieci giorni, trascorso inutilmente il quale il comitato di gestione provvede alla nomina di un dipendente della Unita' sanitaria locale iscritto al medesimo ordine o collegio professionale.