Art. 4. Nomina dei membri da parte del Comitato di gestione 1. Il comitato di gestione nomina i tre od i quattro membri di sua competenza in un'unica votazione a scrutinio segreto con voto limitato rispettivamente a due ed a tre nominativi. A parita' di voti risulta eletto il piu' anziano di eta'. 2. Ad avvenuta nomina dei membri titolari, nella stessa seduta e con distinte votazioni a scrutinio segreto, il comitato di gestione procede altresi' alla nomina, per ciascun membro titolare, del rispettivo membro supplente. 3. Nella stessa seduta il comitato di gestione nomina i membri designati dalle organizzazioni sindacali sulla base di quanto previsto dal precedente art. 2. 4. Il comitato di gestione nomina altresi' il membro designato di volta in volta dagli ordini o collegi professionali nei casi previsti dall'ultimo comma del precedente art. 1.