Art. 4.
                          Nomina dei membri
                  da parte del Comitato di gestione
 
   1. Il comitato di gestione nomina i tre od i quattro membri di sua
competenza  in  un'unica  votazione  a  scrutinio  segreto  con  voto
limitato rispettivamente a due ed a tre nominativi. A parita' di voti
risulta eletto il piu' anziano di eta'.
   2.  Ad  avvenuta nomina dei membri titolari, nella stessa seduta e
con distinte votazioni a scrutinio segreto, il comitato  di  gestione
procede  altresi'  alla  nomina,  per  ciascun  membro  titolare, del
rispettivo membro supplente.
   3.  Nella  stessa  seduta  il comitato di gestione nomina i membri
designati  dalle  organizzazioni  sindacali  sulla  base  di   quanto
previsto dal precedente art. 2.
   4.  Il comitato di gestione nomina altresi' il membro designato di
volta in volta dagli ordini o collegi professionali nei casi previsti
dall'ultimo comma del precedente art. 1.