IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Per l'anno 1988, il termine previsto nel primo comma dell'art. 64 della legge regionale 26 novembre 1986, n. 70, concernente: "Testo unico delle norme che regolano la materia dell'artigianato nella regione Abruzzo", e' spostato al 30 dicembre 1988.