IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                             HA APPROVATO
                lL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
   1.  Per contribuire al miglioramento dell'efficienza delle aziende
mediante lo sviluppo  e  la  riorganizzazione  delle  loro  strutture
garantendo  nel  contempo  la  protezione dell'ambiente e la durevole
conservazione delle risorse naturali dell'agricoltura,  la  provincia
autonoma   di  Bolzano  da'  attuazione  con  la  presente  legge  al
regolamento del Consiglio delle Comunita' Europee n. 797 del 12 marzo
1985,  e  successive  modifiche  ed integrazioni, in seguito chiamato
semplicemente regolamento (CEE) n. 797/85.
   2.  In particolare, la presente legge ha lo scopo di disciplinare:
     a)  gli  investimenti nelle aziende agricole e l'insediamento di
giovani agricoltori;
     b)  le  altre  misure  a  favore delle aziende agricole relative
all'introduzione di una  contabilita'  ed  alla  costituzione  ed  al
funzionamento  di  associazioni,  servizi ed altre azioni destinate a
piu' aziende;
     c)  le misure specifiche a favore dell'agricoltura di montagna e
di talune zone svantaggiate;
     d) le misure forestali a favore delle aziende agricole;
     e) l'adattamento della formazione professionale alle esigenze di
un'agricoltura moderna.