IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO lL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. Per contribuire al miglioramento dell'efficienza delle aziende mediante lo sviluppo e la riorganizzazione delle loro strutture garantendo nel contempo la protezione dell'ambiente e la durevole conservazione delle risorse naturali dell'agricoltura, la provincia autonoma di Bolzano da' attuazione con la presente legge al regolamento del Consiglio delle Comunita' Europee n. 797 del 12 marzo 1985, e successive modifiche ed integrazioni, in seguito chiamato semplicemente regolamento (CEE) n. 797/85. 2. In particolare, la presente legge ha lo scopo di disciplinare: a) gli investimenti nelle aziende agricole e l'insediamento di giovani agricoltori; b) le altre misure a favore delle aziende agricole relative all'introduzione di una contabilita' ed alla costituzione ed al funzionamento di associazioni, servizi ed altre azioni destinate a piu' aziende; c) le misure specifiche a favore dell'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate; d) le misure forestali a favore delle aziende agricole; e) l'adattamento della formazione professionale alle esigenze di un'agricoltura moderna.