Art. 10.
               Requisiti per la concessione degli aiuti
 
   1.  Per  la concessione degli aiuti l'imprenditore deve esercitare
l'attivita' agricola a titolo principale, possedere  una  sufficiente
capacita'   professionale,   presentare  un  piano  di  miglioramento
materiale  dell'azienda  ed  impegnarsi  a  tenere  una  contabilita'
semplificata.
   2.  Per  le  cooperative  di  cui  alla  lettera c) del precedente
articolo  aventi  per  oggetto  esclusivo  la  gestione  di   aziende
agricole, si puo' dar luogo alla concessione degli aiuti previsti nel
presente titolo alle condizioni che saranno fissate dalla Commissione
delle  Comunita'  Europee,  anche  se  solo  una parte dei soci e' in
possesso  dei  requisiti  di  cui  al  precedente  comma.  La  Giunta
provinciale    provvedera'    ai   necessari   adempimenti   connessi
all'attuazione dell'art. 6, paragrafo 5), del regolamento  (CEE),  n.
797/85.
   3. Le aziende agricole associate, di cui alla lettere d) ed e) del
precedente articolo, devono:
     a)  avere  quali  soci imprenditori agricoli a titolo principale
titolari di aziende  agricole,  i  quali  mantengono,  per  tutto  il
periodo dell'obbligo di destinazione degli investimenti finanziati ai
sensi del precedente art. 6, il requisito di imprenditore agricolo  a
titolo principale, anche se non piu' titolare di azienda singola;
     b) essere costituite con atto pubblico;
     c) prevedere il voto pro capite;
     d)  avere  una  durata  minima tale da garantire l'utilizzazione
degli investimenti finanziati;
     e)   dotarsi   di   un  capitale  sociale  di  entita'  adeguata
all'attivita' da svolgere;
     f)  coprire  con  il  lavoro  dei soci e delle relative famiglie
almeno i 2/3, riducibili alla meta' nelle zone agricole  svantaggiate
ai  sensi  degli  articoli  2  e  3 della direttiva 75/268/CEE, delle
esigenze di lavoro dell'azienda agricola associata.