Art. 10. Requisiti per la concessione degli aiuti 1. Per la concessione degli aiuti l'imprenditore deve esercitare l'attivita' agricola a titolo principale, possedere una sufficiente capacita' professionale, presentare un piano di miglioramento materiale dell'azienda ed impegnarsi a tenere una contabilita' semplificata. 2. Per le cooperative di cui alla lettera c) del precedente articolo aventi per oggetto esclusivo la gestione di aziende agricole, si puo' dar luogo alla concessione degli aiuti previsti nel presente titolo alle condizioni che saranno fissate dalla Commissione delle Comunita' Europee, anche se solo una parte dei soci e' in possesso dei requisiti di cui al precedente comma. La Giunta provinciale provvedera' ai necessari adempimenti connessi all'attuazione dell'art. 6, paragrafo 5), del regolamento (CEE), n. 797/85. 3. Le aziende agricole associate, di cui alla lettere d) ed e) del precedente articolo, devono: a) avere quali soci imprenditori agricoli a titolo principale titolari di aziende agricole, i quali mantengono, per tutto il periodo dell'obbligo di destinazione degli investimenti finanziati ai sensi del precedente art. 6, il requisito di imprenditore agricolo a titolo principale, anche se non piu' titolare di azienda singola; b) essere costituite con atto pubblico; c) prevedere il voto pro capite; d) avere una durata minima tale da garantire l'utilizzazione degli investimenti finanziati; e) dotarsi di un capitale sociale di entita' adeguata all'attivita' da svolgere; f) coprire con il lavoro dei soci e delle relative famiglie almeno i 2/3, riducibili alla meta' nelle zone agricole svantaggiate ai sensi degli articoli 2 e 3 della direttiva 75/268/CEE, delle esigenze di lavoro dell'azienda agricola associata.