Art. 12. Capacita' professionale 1. Il requisito della capacita' professionale si considera presunto quanto l'imprenditore abbia esercitato per un triennio anteriore alla data di presentazione delle domande l'attivita' agricola come capo di azienda ovvero come coadiuvante familiare; tali condizioni possono essere provate anche mediante atto di notorieta'. 2. Detto requisito si presume altresi' quando l'imprenditore sia in possesso di un titolo di studio di livello universitario nel settore agrario forestale o veterinario, di un diploma di scuola media superiore di carattere agrario, di un istituto professionale agrario o di altre scuole di indirizzo equivalente o di un attestato di qualifica conseguito in un corso professionale agricolo ai sensi della normativa vigente in materia. 3. Negli altri casi il requisito della capacita' professionale si accerta mediante esame-colloquio dinnanzi ad una commissione, che viene nominata con deliberazione della giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura nel corso della quale e' avvenuta la nomina. 4. La commissione di cui al precedente comma e' composta da: a) un funzionario dell'ispettorato per l'agricoltura, designato dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste, con funzione di presidente; b) due esperti in materia di agricoltura, designati dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste; c) un esperto designato dall'associazione professionale degli agricoltori maggiormente rappresentativa a livello provinciale. 5. Funge da segretario di questa commissione un funzionario dell'ispettorato per l'agricoltura. 6. La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei grupi linguistici come risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione. 7. Per ciascun membro effettivo della commissione, la Giunta provinciale nomina un membro supplente designato dal soggetto, al quale compete, ai sensi del quarto comma, la designazione del membro effettivo. Il membro supplente deve appartenere allo stesso gruppo linguistico di quello del membro effettivo. 8. Ai componenti della commissione, in quanto spettino, per ogni seduta sono corrisposti i compensi ed i trattamenti di missione previsti dalle vigenti norme provinciali in materia.