Art. 12.
                       Capacita' professionale
 
   1.   Il  requisito  della  capacita'  professionale  si  considera
presunto quanto  l'imprenditore  abbia  esercitato  per  un  triennio
anteriore  alla  data  di  presentazione  delle  domande  l'attivita'
agricola come capo di azienda ovvero come coadiuvante familiare; tali
condizioni  possono essere provate anche mediante atto di notorieta'.
   2.  Detto  requisito si presume altresi' quando l'imprenditore sia
in possesso di un titolo  di  studio  di  livello  universitario  nel
settore  agrario  forestale  o  veterinario,  di un diploma di scuola
media superiore di carattere agrario, di  un  istituto  professionale
agrario  o di altre scuole di indirizzo equivalente o di un attestato
di qualifica conseguito in un corso professionale agricolo  ai  sensi
della normativa vigente in materia.
   3.  Negli altri casi il requisito della capacita' professionale si
accerta mediante esame-colloquio dinnanzi  ad  una  commissione,  che
viene nominata con deliberazione della giunta provinciale e rimane in
carica per la durata della  legislatura  nel  corso  della  quale  e'
avvenuta la nomina.
   4. La commissione di cui al precedente comma e' composta da:
     a)  un funzionario dell'ispettorato per l'agricoltura, designato
dall'Assessore per  l'agricoltura  e  le  foreste,  con  funzione  di
presidente;
     b)   due   esperti   in   materia   di   agricoltura,  designati
dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste;
     c)  un  esperto  designato dall'associazione professionale degli
agricoltori maggiormente rappresentativa a livello provinciale.
   5.  Funge  da  segretario  di  questa  commissione  un funzionario
dell'ispettorato per l'agricoltura.
   6.   La   composizione   della  commissione  deve  adeguarsi  alla
consistenza dei grupi linguistici come risulta dall'ultimo censimento
generale della popolazione.
   7.  Per  ciascun  membro  effettivo  della  commissione, la Giunta
provinciale nomina un membro supplente  designato  dal  soggetto,  al
quale  compete, ai sensi del quarto comma, la designazione del membro
effettivo. Il membro supplente deve appartenere  allo  stesso  gruppo
linguistico di quello del membro effettivo.
   8.  Ai  componenti della commissione, in quanto spettino, per ogni
seduta sono corrisposti i  compensi  ed  i  trattamenti  di  missione
previsti dalle vigenti norme provinciali in materia.