Art. 19. Contributi in conto capitale 1. Il contributo in conto capitale puo' riguardare un volume di investimenti fino alla concorrenza di un importo non superiore a 60.000 ECU per ULU ed a 120.000 ECU per azienda. Per le cooperative agricole costituite ai sensi della legislazione sulla cooperazione, l'importo totale degli investimenti ammissibili e' stabilito in 450.000 ECU alle condizioni fissate all'articolo 6, paragrafo 4), primo e secondo trattino, e 5), del regolamento (CEE) n. 797/85. 2. Nel volume di investimento non sono computabili le spese dovute all'acquisto di terre, di bestiame vivo suino ed avicolo, nonche' di vitelli da macello; per le altre specie di bestiame le agevolazioni possono essere concesse solamente per l'acquisto di prima dotazione previsto dal piano di miglioramento. 3. L'ammontare dei contributi di cui al primo comma e' pari al 35% e, nellle zone di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 75/268/CEE, al massimo al 45% dell'importo riconosciuto ammissibile dell'investimento per i beni immobili e, rispettivamente, al 20% ed al 30% per gli altri tipi di investimento. Questi limiti non valgono per gli aiuti previsti dall'articlo 8, paragrafo 1), del regolamento (CEE) n. 797/85, a condizione che questi siano concessi in conformita' delle disposizioni contenute negli articoli 92, 93 e 94 del trattato CEE. 4. Per particolari situazioni, i contributi in conto capitale possono essere ridotti fino al 20% degli ammontari del contributo concedibile. 5. Salvo quanto previsto nel paragrafo 2), terzo comma, dell'art. 4 del regolamento (CEE) n. 797/85, riguardo l'autorizzazione a concedere aiuti superiori al livello di cui al terzo comma del presente articolo, il valore massimo degli aiuti e' maggiorato del 10% dell'importo degli investimenti risultanti da piani di miglioramento presentati entro il 31 dicembre 1989, salvo proroga eventualmente disposta dal consiglio delle Comunita' Europee.