Art. 19.
                     Contributi in conto capitale
 
   1.  Il  contributo  in conto capitale puo' riguardare un volume di
investimenti fino alla concorrenza di  un  importo  non  superiore  a
60.000  ECU  per ULU ed a 120.000 ECU per azienda. Per le cooperative
agricole costituite ai sensi della legislazione  sulla  cooperazione,
l'importo  totale  degli  investimenti  ammissibili  e'  stabilito in
450.000 ECU alle condizioni fissate  all'articolo  6,  paragrafo  4),
primo e secondo trattino, e 5), del regolamento (CEE) n. 797/85.
   2. Nel volume di investimento non sono computabili le spese dovute
all'acquisto di terre, di bestiame vivo suino ed avicolo, nonche'  di
vitelli  da  macello; per le altre specie di bestiame le agevolazioni
possono essere concesse solamente per l'acquisto di  prima  dotazione
previsto dal piano di miglioramento.
   3. L'ammontare dei contributi di cui al primo comma e' pari al 35%
e, nellle zone di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 75/268/CEE,
al    massimo    al   45%   dell'importo   riconosciuto   ammissibile
dell'investimento per i beni immobili e, rispettivamente, al  20%  ed
al  30% per gli altri tipi di investimento. Questi limiti non valgono
per gli aiuti previsti dall'articlo 8, paragrafo 1), del  regolamento
(CEE)   n.   797/85,  a  condizione  che  questi  siano  concessi  in
conformita' delle disposizioni contenute negli articoli 92, 93  e  94
del trattato CEE.
   4.  Per  particolari  situazioni,  i  contributi in conto capitale
possono essere ridotti fino al 20%  degli  ammontari  del  contributo
concedibile.
   5.  Salvo quanto previsto nel paragrafo 2), terzo comma, dell'art.
4 del  regolamento  (CEE)  n.  797/85,  riguardo  l'autorizzazione  a
concedere  aiuti  superiori  al  livello  di  cui  al terzo comma del
presente articolo, il valore massimo degli aiuti  e'  maggiorato  del
10%   dell'importo   degli   investimenti   risultanti  da  piani  di
miglioramento presentati entro il 31  dicembre  1989,  salvo  proroga
eventualmente disposta dal consiglio delle Comunita' Europee.