Art. 21.
                        Garanzia fidejussoria
 
   1.  Agli  imprenditori agricoli, il cui piano di miglioramento sia
stato  approvato  e  che  abbiano  ottenuto  il  nullaosta   per   la
concessione  del  concorso nel pagamento degli interessi ai sensi del
precedente articolo, ma non siano in grado  di  prestare  sufficienti
garanzie  per  la  contrazione  di mutui con gli istituti di credito,
puo' essere concessa ai sensi della normativa vigente in  materia  da
parte  della  sezione  speciale  del  Fondo interbancario di cui alla
legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche ed  integrazioni,
fidejussione  per  la  differenza tra l'ammontare del mutuo, compresi
relativi interessi ed il valore cauzionale  delle  garanzie  offerte,
maggiorato del valore attualizzato del concorso negli interessi.