Art. 21. Garanzia fidejussoria 1. Agli imprenditori agricoli, il cui piano di miglioramento sia stato approvato e che abbiano ottenuto il nullaosta per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi ai sensi del precedente articolo, ma non siano in grado di prestare sufficienti garanzie per la contrazione di mutui con gli istituti di credito, puo' essere concessa ai sensi della normativa vigente in materia da parte della sezione speciale del Fondo interbancario di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche ed integrazioni, fidejussione per la differenza tra l'ammontare del mutuo, compresi relativi interessi ed il valore cauzionale delle garanzie offerte, maggiorato del valore attualizzato del concorso negli interessi.