Art. 22. Contributi annui o semestrali costanti posticipati 1. I contributi annui o semestrali costanti posticipati possono essere concessi per lo stesso periodo e nella stessa misura nella quale sarebbe concedibile il contributo sotto forma di concorso nel pagamento degli interessi. 2. Detti contributi possono essere pagati al beneficiario, su sua richiesta, anche prima del collaudo dei lavori per un periodo massimo di due anni.