Art. 22.
          Contributi annui o semestrali costanti posticipati
 
   1.  I  contributi  annui o semestrali costanti posticipati possono
essere concessi per lo stesso periodo e  nella  stessa  misura  nella
quale  sarebbe  concedibile il contributo sotto forma di concorso nel
pagamento degli interessi.
   2.  Detti contributi possono essere pagati al beneficiario, su sua
richiesta, anche prima del collaudo dei lavori per un periodo massimo
di due anni.