Art. 30
                       Indennita' compensativa
 
   1.  Agli  imprenditori  agricoli  che coltivino direttamente e con
impiego prevalente di  manodopera  familiare  almeno  tre  ettari  di
superficie  agraria  utilizzata,  per  il calcolo della quale possono
essere presi in  considerazione  anche  gli  alpeggi  estivi  secondo
criteri  stabiliti  con deliberazione della giunta provinciale, e che
si impegnino a proseguire la coltivazione per almeno  un  quinquennio
secondo i criteri di una buona tecnica agricola, puo' essere concessa
una indennita' compensativa annua intesa ad  ovviare  agli  svantaggi
naturali  permanenti del territorio, nei limiti ed alle condizioni di
cui al successivo articolo.
   2.  Puo'  essere esonerato dall'impegno di cui al precedente comma
l'imprenditore agricolo che:
     a) pur garantendo la continuita' di sfruttamento delle superfici
interessate, cessa l'attivita' agricola;
     b)  si trova in situazione di forza maggiore, in particolare, in
caso di espropriazione o di acquisizione per pubblica utilita';
     c) percepisce una pensione di vecchiaia.
   3.  L'indennita'  compensativa  puo'  essere  concessa  anche alle
stalle  sociali,  con  preferenza  a  quelle  costituite   in   forma
cooperativa,  con  indirizzo  rivolto  alla  produzione  bovina, alle
cooperative e alle associazioni  di  produttori  agricoli  costituite
prevalentemente  da  imprese agricole familiari diretto-coltivatrici,
che abbiano come scopo la conduzione in comune dei terreni  agricoli;
in tal caso il limite di tre ettari di superficie agraria utilizzata,
di cui al primo comma, va computato sulla base del rapporto medio fra
la  superficie  agraria  ed  il  numero dei soci che prestano la loro
attivita' lavorativa nell'azienda.
   4.  La  giunta provinciale determina annualmente il termine ultimo
entro il quale devono essere presentate le domande intese ad ottenere
la  concessione  dell'indennita'  compensativa.  Tali domande possono
essere presentate direttamente o mediante  lettera  raccomandata  con
avviso di ricevimento.