Art. 30 Indennita' compensativa 1. Agli imprenditori agricoli che coltivino direttamente e con impiego prevalente di manodopera familiare almeno tre ettari di superficie agraria utilizzata, per il calcolo della quale possono essere presi in considerazione anche gli alpeggi estivi secondo criteri stabiliti con deliberazione della giunta provinciale, e che si impegnino a proseguire la coltivazione per almeno un quinquennio secondo i criteri di una buona tecnica agricola, puo' essere concessa una indennita' compensativa annua intesa ad ovviare agli svantaggi naturali permanenti del territorio, nei limiti ed alle condizioni di cui al successivo articolo. 2. Puo' essere esonerato dall'impegno di cui al precedente comma l'imprenditore agricolo che: a) pur garantendo la continuita' di sfruttamento delle superfici interessate, cessa l'attivita' agricola; b) si trova in situazione di forza maggiore, in particolare, in caso di espropriazione o di acquisizione per pubblica utilita'; c) percepisce una pensione di vecchiaia. 3. L'indennita' compensativa puo' essere concessa anche alle stalle sociali, con preferenza a quelle costituite in forma cooperativa, con indirizzo rivolto alla produzione bovina, alle cooperative e alle associazioni di produttori agricoli costituite prevalentemente da imprese agricole familiari diretto-coltivatrici, che abbiano come scopo la conduzione in comune dei terreni agricoli; in tal caso il limite di tre ettari di superficie agraria utilizzata, di cui al primo comma, va computato sulla base del rapporto medio fra la superficie agraria ed il numero dei soci che prestano la loro attivita' lavorativa nell'azienda. 4. La giunta provinciale determina annualmente il termine ultimo entro il quale devono essere presentate le domande intese ad ottenere la concessione dell'indennita' compensativa. Tali domande possono essere presentate direttamente o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.