Art. 32. Investimenti di carattere turistico od artigianale 1. Nelle zone svantaggiate a propensione turistica od artigianale delimitate con deliberazione della giunta provinciale, oltre agli investimenti agricoli, il piano di miglioramento puo' prevedere investimenti di carattere turistico od artigianale da effettuare nell'azienda agricola. 2. in ogni caso l'attivita' turistica od artigianale deve essere svolta nell'ambito dell'azienda agricola e comprendere come tempo di lavoro impiegato meno del 50% del tempo complessivo di lavoro impiegato nell'azienda agricola. 3. Quanto sussistono le condizioni di cui ai precedenti commi possono essere compresi negli investimenti disciplinati dall'articolo 16 investimenti di carattere turistico e/o artigianale per un ammontare che non superi i 40.000 ECU per azienda.