Art. 32.
          Investimenti di carattere turistico od artigianale
 
   1.  Nelle zone svantaggiate a propensione turistica od artigianale
delimitate con deliberazione della  giunta  provinciale,  oltre  agli
investimenti  agricoli,  il  piano  di  miglioramento  puo' prevedere
investimenti di carattere  turistico  od  artigianale  da  effettuare
nell'azienda agricola.
   2.  in  ogni caso l'attivita' turistica od artigianale deve essere
svolta nell'ambito dell'azienda agricola e comprendere come tempo  di
lavoro  impiegato  meno  del  50%  del  tempo  complessivo  di lavoro
impiegato nell'azienda agricola.
   3.  Quanto  sussistono  le  condizioni  di cui ai precedenti commi
possono essere compresi negli investimenti disciplinati dall'articolo
16  investimenti  di  carattere  turistico  e/o  artigianale  per  un
ammontare che non superi i 40.000 ECU per azienda.