Art. 33. Aiuti agli investimenti collettivi 1. Nelle aziende agricole ricadenti nelle zone di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 75/268/CEE, la giunta provinciale puo' concedere aiuti agli investimenti collettivi per la produzione dei foraggi, il loro stoccaggio e la loro distribuzione, per la sistemazione e l'attrezzatura di pascoli e di alpeggi sfruttati in comune, nonche' nelle zone di montagna, per i punti d'acqua, le strade d'accesso immediato ai pascoli ed agli alpeggi e i ricoveri per le mandrie. 2. I lavori possono comprendere misure idrauliche agricole di piccole entita' compatibili con la protezione dell'ambiente, comprese piccole irrigazioni, nonche' la costruzione ed il riattamento di ricoveri indispensabili ai movimenti stagionali delle mandrie. 3. L'importo degli aiuti, che possono beneficiare del finanziamento dell'amministrazione provinciale, non puo' superare 100.000 ECU per investimento collettivo, 500 ECU per ettaro di pascolo o di alpeggio migliorato od attrezzato e 5.000 ECU per ettaro irrigato. 4. Possono beneficiare degli aiuti previsti nel presente articolo gli imprenditori agricoli a titolo principale titolari di azienda agricola, associati che allevano bestiame, nonche', per gli alpeggi, gli enti pubblici, che danno gli alpeggi migliorati in affitto ad equo canone ad allevatori.