Art. 33.
                  Aiuti agli investimenti collettivi
 
   1.  Nelle  aziende  agricole  ricadenti  nelle  zone  di  cui agli
articoli 2 e 3 della direttiva 75/268/CEE, la giunta provinciale puo'
concedere  aiuti  agli  investimenti collettivi per la produzione dei
foraggi,  il  loro  stoccaggio  e  la  loro  distribuzione,  per   la
sistemazione  e  l'attrezzatura  di pascoli e di alpeggi sfruttati in
comune, nonche' nelle zone di  montagna,  per  i  punti  d'acqua,  le
strade  d'accesso  immediato  ai pascoli ed agli alpeggi e i ricoveri
per le mandrie.
   2.  I  lavori  possono  comprendere  misure idrauliche agricole di
piccole entita' compatibili con la protezione dell'ambiente, comprese
piccole  irrigazioni,  nonche'  la  costruzione  ed il riattamento di
ricoveri indispensabili ai movimenti stagionali delle mandrie.
   3.   L'importo   degli   aiuti,   che   possono   beneficiare  del
finanziamento dell'amministrazione  provinciale,  non  puo'  superare
100.000  ECU  per  investimento  collettivo,  500  ECU  per ettaro di
pascolo o di alpeggio migliorato od attrezzato e 5.000 ECU per ettaro
irrigato.
   4.  Possono beneficiare degli aiuti previsti nel presente articolo
gli imprenditori agricoli a titolo  principale  titolari  di  azienda
agricola,  associati che allevano bestiame, nonche', per gli alpeggi,
gli enti pubblici, che danno gli alpeggi  migliorati  in  affitto  ad
equo canone ad allevatori.