Art. 4. Liquidazione ed erogazione delle agevolazioni 1. La liquidazione delle agevolazioni previste dalla presente legge e' disposta sulla base della documentazione comprovante l'accertamento della regolare esecuzione delle opere, degli acquisti e delle iniziative effettuato dai direttori d'uficio competenti ai sensi della vigente normativa provinciale. 2. Qualora la spesa accertata risulti inferiore alla spesa ammessa le agevolazioni concesse sono liquidate in misura proporzionalmente ridotta. 3. Il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti e mutui di durata superiore a dodici mesi e' erogato in rate annuali o semestrali posticipate in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento ed, in ogni caso, successivamente all'accertamento di cui al primo comma. 4. Nel caso di prestiti con durata fino a dodici mesi, il concorso e' erogato all'atto della presentazione dei rendiconti dei prestiti erogati da parte degli istituti di credito e, comunque, non prima della scadenza del prestito. 5. Alla liquidazione delle agevolazioni puo' essere provveduto contestualmente alla concessione qualora: a) sia determinata l'identita' del creditore e l'ammontare esatto delle agevolazioni; b) sia completamente esaurita l'istruttoria e non siano necessari ulteriori adempimenti di ordine tecnico od amministrativo, ne' acquisire altra documentazione giustificativa di spesa.