Art. 4.
            Liquidazione ed erogazione delle agevolazioni
 
   1.  La  liquidazione  delle  agevolazioni  previste dalla presente
legge  e'  disposta  sulla  base  della  documentazione   comprovante
l'accertamento  della regolare esecuzione delle opere, degli acquisti
e delle iniziative effettuato dai direttori  d'uficio  competenti  ai
sensi della vigente normativa provinciale.
   2. Qualora la spesa accertata risulti inferiore alla spesa ammessa
le agevolazioni concesse sono liquidate in  misura  proporzionalmente
ridotta.
   3.  Il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti e mutui
di durata superiore a dodici  mesi  e'  erogato  in  rate  annuali  o
semestrali  posticipate in corrispondenza delle scadenze del piano di
ammortamento ed, in ogni caso,  successivamente  all'accertamento  di
cui al primo comma.
   4. Nel caso di prestiti con durata fino a dodici mesi, il concorso
e' erogato all'atto della presentazione dei rendiconti  dei  prestiti
erogati  da  parte  degli  istituti di credito e, comunque, non prima
della scadenza del prestito.
   5.  Alla  liquidazione  delle  agevolazioni puo' essere provveduto
contestualmente alla concessione qualora:
      a)  sia  determinata  l'identita'  del  creditore e l'ammontare
esatto delle agevolazioni;
      b)   sia  completamente  esaurita  l'istruttoria  e  non  siano
necessari ulteriori adempimenti di ordine tecnico od  amministrativo,
ne' acquisire altra documentazione giustificativa di spesa.