Art. 41. Misure complementari 1. Al fine di tutelare l'aricoltura di montagna definita ai sensi della direttiva 75/268/CEE e di difendere le aziende agricole piu' deboli per le loro condizioni naturali di produzione, garantendo contemporaneamente le condizioni di reddito minime in zone marginali, la Provincia puo' adottare ulteriori provvedimenti di sostegno alle aziende agricole che risultino idonei a migliorare la situazione esistente.