Art. 41.
                         Misure complementari
 
   1.  Al fine di tutelare l'aricoltura di montagna definita ai sensi
della direttiva 75/268/CEE e di difendere le  aziende  agricole  piu'
deboli  per  le  loro  condizioni  naturali di produzione, garantendo
contemporaneamente le condizioni di reddito minime in zone marginali,
la  Provincia  puo' adottare ulteriori provvedimenti di sostegno alle
aziende agricole che risultino  idonei  a  migliorare  la  situazione
esistente.