Art. 45. Disposizioni finanziarie 1. Per l'attuazione della presente legge sono utilizzati nell'anno 1988 gli stanziamenti autorizzati nel bilancio di previsione per l'applicazione della legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 62, e del Regolamento 12 marzo 1985, n. 797, del consiglio delle Comunita' Europee, che alla data di entrata in vigore della legge non risultino impegnati e siano destinati a spese di corrispondente oggetto e finalita'. 2. A decorrere dall'anno finanziario 1989, le spese per l'attuazione della presente legge saranno stabilite dalla legge finanziaria connessa alla legge provinciale relativa all'assestamento del bilancio di previsione pper l'anno 1989. 3. Alla copertura dell'onere per l'indennita' di direzione dell'ufficio previsto dall'art. 44, comma 2, valutato in lire 11 milioni all'anno a decorrere dall'esercizio finanziario 1989, si provvede con una quota dello stanziamento iscritto alla Sezione 1, Settore 1.2, lettera a.1), del bilancio pluriennale della Provincia. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Bolzano, addi' 19 dicembre 1988 MAGNAGO Visto, il Commissario del Governo per la Provincia: URZI'