Art. 45.
                       Disposizioni finanziarie
 
   1. Per l'attuazione della presente legge sono utilizzati nell'anno
1988 gli stanziamenti autorizzati  nel  bilancio  di  previsione  per
l'applicazione della legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 62, e del
Regolamento 12 marzo 1985, n.  797,  del  consiglio  delle  Comunita'
Europee, che alla data di entrata in vigore della legge non risultino
impegnati e siano destinati  a  spese  di  corrispondente  oggetto  e
finalita'.
   2.   A   decorrere   dall'anno  finanziario  1989,  le  spese  per
l'attuazione della  presente  legge  saranno  stabilite  dalla  legge
finanziaria connessa alla legge provinciale relativa all'assestamento
del bilancio di previsione pper l'anno 1989.
   3.   Alla  copertura  dell'onere  per  l'indennita'  di  direzione
dell'ufficio previsto dall'art. 44, comma  2,  valutato  in  lire  11
milioni  all'anno  a  decorrere  dall'esercizio  finanziario 1989, si
provvede con una quota dello stanziamento iscritto  alla  Sezione  1,
Settore  1.2, lettera a.1), del bilancio pluriennale della Provincia.
 
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Provincia.
    Bolzano, addi' 19 dicembre 1988
 
                               MAGNAGO
 
Visto, il Commissario del Governo per la Provincia: URZI'