Art. 6. Diversa destinazione degli investimenti 1. Nel caso di diversa destinazione degli investimenti finanziati i beneficiari sono tenuti alla restituzione delle somme con le maggiorazioni previste nel precedente articolo e computate a partire dal momento in cui e' stata effettuata la diversa destinazione fino all'anno nel quale esiste il vincolo di destinazione. 2. La destinazione degli investimenti finanziati deve essere rispettata per almeno quindici anni per quelli immobiliari e per cinque anni per quelli mobiliari. 3. Per causa di forza maggiore possono essere accordati, purche' preventivamente richiesti, cambi di destinazione, con finalita' agricole o forestali, oppure agrituristiche ed artigianali, purche' svolte nell'ambito dell'azienda agricola.