Art. 6.
               Diversa destinazione degli investimenti
 
   1.  Nel caso di diversa destinazione degli investimenti finanziati
i beneficiari sono  tenuti  alla  restituzione  delle  somme  con  le
maggiorazioni  previste nel precedente articolo e computate a partire
dal momento in cui e' stata effettuata la diversa  destinazione  fino
all'anno nel quale esiste il vincolo di destinazione.
   2.  La  destinazione  degli  investimenti  finanziati  deve essere
rispettata per almeno quindici anni  per  quelli  immobiliari  e  per
cinque anni per quelli mobiliari.
   3.  Per  causa di forza maggiore possono essere accordati, purche'
preventivamente  richiesti,  cambi  di  destinazione,  con  finalita'
agricole  o  forestali, oppure agrituristiche ed artigianali, purche'
svolte nell'ambito dell'azienda agricola.