Art. 7. Frodi e sofisticazioni 1. I beneficiari, che abbiano subito condanne per reati di frode o sofisticazione di prodotti agricoli alimentari, sono tenuti alla restituzione con le maggiorazioni previste nel precedente art. 5 computate a partire dalla data di erogazione delle somme. 2. Sono esclusi dalle agevolazioni previste dalla presente legge coloro che hanno subito condanne di cui al precedente comma. 3. Restano sospese le agevolazioni in attesa della sentenza passata in giudicato per i reati sopra indicati.