Art. 7.
                        Frodi e sofisticazioni
 
   1. I beneficiari, che abbiano subito condanne per reati di frode o
sofisticazione di prodotti  agricoli  alimentari,  sono  tenuti  alla
restituzione  con  le  maggiorazioni  previste  nel precedente art. 5
computate a partire dalla data di erogazione delle somme.
   2.  Sono  esclusi dalle agevolazioni previste dalla presente legge
coloro che hanno subito condanne di cui al precedente comma.
   3.  Restano  sospese  le  agevolazioni  in  attesa  della sentenza
passata in giudicato per i reati sopra indicati.