Art. 2. "Contributi e sussidi" 1. Al fine di promuovere e sostenere attivita', iniziative e manifestazioni culturali o artistiche ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, la giunta provinciale e' autorizzata a concedere contributi e sussidi a favore di enti, associazioni e comitati aventi la loro sede in provincia di Bolzano che statuariamente svolgono attivita' esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche senza perseguire scopi di lucro. Possono inoltre essere concessi contributi e sussidi a privati residenti in provincia di Bolzano, per singole iniziative culturali o artistiche che non perseguino fini di lucro. 2. In particolare, la Provincia puo' promuovere e/o realizzare direttamente i seguenti interventi di carattere culturale o artistico: a) manifestazioni ed attivita' culturali o artistiche di interesse provinciale, da svolgersi sul territorio provinciale, nazionale o all'estero; b) l'acquisto, la costruzione, la sistemazione, la ristrutturazione, l'ampliamento, l'attrezzatura, l'arredamento di biblioteche storiche, di sale da esposizione, di sale teatrali, di sale polifunzionali e di altri locali destinati allo svolgimento di attivita' culturali o artistiche, nonche' l'acquisto ed il restauro di costumi tradizionali e di strumenti musicali; c) l'acquisto di oggetti d'arte. 3. La giunta provinciale nomina annualmente per ciascun gruppo linguistico una commissione composta dall'Assessore competente o da un suo delegato che la presiede e da due esperti designati della rispettiva consulta culturale con il compito di elaborare proposte per l'acquisto di oggetti d'arte da sottoporre all'approvazione della giunta stessa. 4. La giunta provinciale e' altresi' autorizzata a concedere contributi e sussidi ad artisti che operano nei vari settori della cultura residenti in provincia di Bolzano da almeno un anno. La giunta provinciale ha inoltre la facolta' di concedere sussidi di qualificazione a giovani artisti al fine di favorirne la formazione. Le modalita' vengono fissate con deliberazione della giunta stessa. 5. Per ricerche o studi specifici ovvero a titolo di riconoscimento di particolari meriti nei settori della cultura, dell'arte, dell'educazione e della scienza, la giunta provinciale puo' inoltre assegnare dei premi a singole persone o enti. con la deliberazione che determina l'ammontare e la denominazione dei premi, la giunta provinciale puo' insediare delle commissioni o giurie al fine di individuare i vincitori dei vari premi. L'aggiudicazione dei premi e' disposta con decreto dell'assessore provinciale competente per le attivita' culturali. 6. La giunta provinciale ha altresi' la facolta' di indire dei concorsi per il conferimento di premi in tutti i settori della cultura e dell'arte. 7. Per la concessione dei sussidi di qualificazione agli artisti di cui al quarto comma del presente articolo le rispettive consulte culturali possono ricorrere al parere di esperti nei settori della cultura e dell'arte. 8. La giunta provinciale e' autorizzata a concedere annualmente contributi per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri di guerra siti in Alto Adige a carico del fondo di cui all'art. 1, comma 1. 9. La deliberazione della giunta provinciale puo' limitarsi alla approvazione, in riferimento ai singoli stanziamenti del fondo, dei programmi di attivita' predisposti dalle consulte culturali e rispettivamente dal comitato di coordinamento e proposti dall'assessore preposto alle attivita' culturali con l'elencazione delle spese relative nell'importo presunto, con facolta' all'assessore di determinare in via definitiva le spese medesime.