Art. 2.
                        "Contributi e sussidi"
 
   1.  Al  fine  di  promuovere  e  sostenere attivita', iniziative e
manifestazioni culturali o artistiche ai sensi dell'articolo 1, commi
1,  2,  3  e  4,  la  giunta  provinciale  e' autorizzata a concedere
contributi e sussidi a favore di enti, associazioni e comitati aventi
la  loro  sede  in  provincia  di Bolzano che statuariamente svolgono
attivita' esclusivamente o  prevalentemente  culturali  o  artistiche
senza  perseguire  scopi  di  lucro.  Possono inoltre essere concessi
contributi e sussidi a privati residenti in provincia di Bolzano, per
singole  iniziative culturali o artistiche che non perseguino fini di
lucro.
   2.  In  particolare,  la  Provincia puo' promuovere e/o realizzare
direttamente  i  seguenti  interventi  di   carattere   culturale   o
artistico:
     a)   manifestazioni  ed  attivita'  culturali  o  artistiche  di
interesse  provinciale,  da  svolgersi  sul  territorio  provinciale,
nazionale o all'estero;
     b)    l'acquisto,    la   costruzione,   la   sistemazione,   la
ristrutturazione,  l'ampliamento,  l'attrezzatura,  l'arredamento  di
biblioteche  storiche,  di  sale da esposizione, di sale teatrali, di
sale polifunzionali e di altri locali destinati allo  svolgimento  di
attivita'  culturali  o artistiche, nonche' l'acquisto ed il restauro
di costumi tradizionali e di strumenti musicali;
     c) l'acquisto di oggetti d'arte.
   3.  La  giunta  provinciale  nomina annualmente per ciascun gruppo
linguistico una commissione composta dall'Assessore competente  o  da
un  suo  delegato  che  la  presiede e da due esperti designati della
rispettiva consulta culturale con il compito  di  elaborare  proposte
per l'acquisto di oggetti d'arte da sottoporre all'approvazione della
giunta stessa.
   4.  La  giunta  provinciale  e'  altresi'  autorizzata a concedere
contributi e sussidi ad artisti che operano nei  vari  settori  della
cultura  residenti  in  provincia  di  Bolzano  da almeno un anno. La
giunta provinciale ha inoltre la facolta'  di  concedere  sussidi  di
qualificazione  a giovani artisti al fine di favorirne la formazione.
Le modalita' vengono fissate con deliberazione della giunta stessa.
   5.   Per   ricerche   o   studi   specifici  ovvero  a  titolo  di
riconoscimento di  particolari  meriti  nei  settori  della  cultura,
dell'arte,  dell'educazione  e  della  scienza, la giunta provinciale
puo' inoltre assegnare dei premi a singole persone  o  enti.  con  la
deliberazione che determina l'ammontare e la denominazione dei premi,
la giunta provinciale puo' insediare delle commissioni  o  giurie  al
fine  di individuare i vincitori dei vari premi. L'aggiudicazione dei
premi e' disposta con decreto dell'assessore  provinciale  competente
per le attivita' culturali.
   6.  La  giunta  provinciale  ha altresi' la facolta' di indire dei
concorsi per il conferimento  di  premi  in  tutti  i  settori  della
cultura e dell'arte.
   7.  Per  la concessione dei sussidi di qualificazione agli artisti
di cui al quarto comma del presente articolo le  rispettive  consulte
culturali  possono  ricorrere  al parere di esperti nei settori della
cultura e dell'arte.
   8.  La  giunta  provinciale e' autorizzata a concedere annualmente
contributi per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri
di  guerra  siti  in Alto Adige a carico del fondo di cui all'art. 1,
comma 1.
   9.  La  deliberazione della giunta provinciale puo' limitarsi alla
approvazione, in riferimento ai singoli stanziamenti del  fondo,  dei
programmi   di  attivita'  predisposti  dalle  consulte  culturali  e
rispettivamente   dal   comitato   di   coordinamento   e    proposti
dall'assessore  preposto  alle  attivita' culturali con l'elencazione
delle   spese   relative   nell'importo   presunto,   con    facolta'
all'assessore di determinare in via definitiva le spese medesime.