Art. 7
                      "Disposizioni finanziarie"
 
   1.  Il  fondo  per  le attivita' culturali di cui all'art. 1 della
legge provinciale 29 ottobre 1958  n.  7  fa  capo  all'art.  34  del
bilancio   provinciale   approvato  per  il  1958  ed  agli  articoli
corrispondenti dei bilanci successivi.
   2.  Per  l'attuazione  della legge provinciale 2 giugno 1988 n. 21
sono utilizzati per l'anno 1988 gli stanziamenti di spesa autorizzati
dalla  legge finanziaria 1988 iscritti nel bilancio di previsione per
le stesse finalita'.
   3.  Per  l'attuazione della legge provinciale 2 giugno 1988, n. 21
sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1988 le seguenti
maggiori spese:
     a)  Lire  100.000.000 per la concessione di provvidenze ai sensi
dell'art. 2;
     b)  Lire 30.000.000 per l'aumento dell'organico del personale ai
sensi dell'art. 6.
   4.   Alla  copertura  dei  maggiori  oneri  per  complessive  lire
130.000.000, di cui al comma 3, si  provvede  mediante  riduzione  di
pari  importo  del  fondo  globale  iscritto al capitolo 102115 dello
stato di previsione della  spesa  per  l'anno  finanziario  1988  (le
partite  n.  1  e  n.  3 dell'allegato n. 3 del bilancio sono ridotte
rispettivamente di lire 30 milioni e di lire 100 milioni).
   5.  Alla  copertura  dei  maggiori  oneri  a carico degli esercizi
finanziari 1989 e 1990, derivanti dall'art.  6  e  valutati  in  lire
120.000.000  per  il  biennio,  si  provvede mediante utilizzo di una
quota di pari importo dello stanziamento  previsto  alla  Sezione  1,
Sezione  1.2),  lettera b.1) del bilancio pluriennale 1988-1990 della
provincia.
   6.  A  decorrere  dall'esercizio  finanziario  1989  le  spese per
l'attuazione  della  legge  provinciale  29  ottobre  1958  n.  7   e
successive modifiche, della legge provinciale 18 dicembre 1976, n. 51
e 3 agosto 1977, n. 25, saranno  stabilite  dalla  legge  finanziaria
annuale.  Gli  stanziamenti  per  l'applicazione  delle  citate leggi
provinciali 18 dicembre 1976, n. 51 e 3 agosto 1977, n.  25,  nonche'
dell'art.  2,  comma  8, del presente testo unico saranno iscritti su
appositi capitoli di spesa.
   7.  Nello  stato  di previsione della spesa per l'anno finanziario
1988 sono  introdotte  le  seguenti  variazioni  sia  in  termini  di
competenza che di cassa:
 
     in aumento
  Cap. 12100 - Assegni fissi e competenze-accessorie
al personale, compresi oneri previdenziali
ed assistenziali   . . . . . . . . . . . . . . . . . Lire  30.000.000
  Cap. 33111 - Contributi e sussidi ad enti
associazioni e comitati per attivita'
e manifestazioni culturali   . . . . . . . . . . . . Lire 100.000.000
     in diminuzione:
  Cap. 102115 - Fondo globale per far fronte ad
oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi
(spese correnti)   . . . . . . . . . . . . . . . . . Lire 130.000.000