Art. 7 "Disposizioni finanziarie" 1. Il fondo per le attivita' culturali di cui all'art. 1 della legge provinciale 29 ottobre 1958 n. 7 fa capo all'art. 34 del bilancio provinciale approvato per il 1958 ed agli articoli corrispondenti dei bilanci successivi. 2. Per l'attuazione della legge provinciale 2 giugno 1988 n. 21 sono utilizzati per l'anno 1988 gli stanziamenti di spesa autorizzati dalla legge finanziaria 1988 iscritti nel bilancio di previsione per le stesse finalita'. 3. Per l'attuazione della legge provinciale 2 giugno 1988, n. 21 sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1988 le seguenti maggiori spese: a) Lire 100.000.000 per la concessione di provvidenze ai sensi dell'art. 2; b) Lire 30.000.000 per l'aumento dell'organico del personale ai sensi dell'art. 6. 4. Alla copertura dei maggiori oneri per complessive lire 130.000.000, di cui al comma 3, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo 102115 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1988 (le partite n. 1 e n. 3 dell'allegato n. 3 del bilancio sono ridotte rispettivamente di lire 30 milioni e di lire 100 milioni). 5. Alla copertura dei maggiori oneri a carico degli esercizi finanziari 1989 e 1990, derivanti dall'art. 6 e valutati in lire 120.000.000 per il biennio, si provvede mediante utilizzo di una quota di pari importo dello stanziamento previsto alla Sezione 1, Sezione 1.2), lettera b.1) del bilancio pluriennale 1988-1990 della provincia. 6. A decorrere dall'esercizio finanziario 1989 le spese per l'attuazione della legge provinciale 29 ottobre 1958 n. 7 e successive modifiche, della legge provinciale 18 dicembre 1976, n. 51 e 3 agosto 1977, n. 25, saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale. Gli stanziamenti per l'applicazione delle citate leggi provinciali 18 dicembre 1976, n. 51 e 3 agosto 1977, n. 25, nonche' dell'art. 2, comma 8, del presente testo unico saranno iscritti su appositi capitoli di spesa. 7. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1988 sono introdotte le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa: in aumento Cap. 12100 - Assegni fissi e competenze-accessorie al personale, compresi oneri previdenziali ed assistenziali . . . . . . . . . . . . . . . . . Lire 30.000.000 Cap. 33111 - Contributi e sussidi ad enti associazioni e comitati per attivita' e manifestazioni culturali . . . . . . . . . . . . Lire 100.000.000 in diminuzione: Cap. 102115 - Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi (spese correnti) . . . . . . . . . . . . . . . . . Lire 130.000.000