Art. 10.
        Sostegno alla costituzione ed all'avvio di cooperativa
 
   1.  La  Regione promuove e sostiene la costituzione di cooperative
di produzione e lavoro, di servizio ed agricole, che  coinvolgano  in
misura rilevante, in qualita' di soci lavoratori, i soggetti indicati
al precedente art. 8, mediante  la  concessione  di  contributi  alle
spese di avvio dell'attivita' e l'erogazione di servizi reali.
   2.  I contributi sono ammessi una tantum e sono cumulabili con gli
interventi previsti a favore della cooperazione dalla legge regionale
30   dicembre  1982,  n.  101  e  successive  modificazioni,  recante
costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio  e
la cooperazione, con l'esclusione dei benefici di cui agli articoli 5
e 7 della legge regionale 17 agosto 1987, n. 80, recante interventi a
favore della cooperazione.
   3.  Ai  lavoratori  che  godevano in precedenza del trattamento di
integrazione salariale o del trattamento di  disoccupazione  speciale
puo'  essere  concesso,  per il primo anno di attivita', un ulteriore
contributo di sostegno al reddito.
   4.  Il  piano  di  politica  del  lavoro, stabilisce l'entita', le
condizioni di ammissibilita' e la durata dei  contributi,  nonche'  i
tempi e le modalita' di erogazione degli stessi. Tale piano specifica
inoltre le modalita' di presentazione ed approvazione dei progetti  e
le spese di avvio delle attivita' ammesse a contributo.