Art. 10. Sostegno alla costituzione ed all'avvio di cooperativa 1. La Regione promuove e sostiene la costituzione di cooperative di produzione e lavoro, di servizio ed agricole, che coinvolgano in misura rilevante, in qualita' di soci lavoratori, i soggetti indicati al precedente art. 8, mediante la concessione di contributi alle spese di avvio dell'attivita' e l'erogazione di servizi reali. 2. I contributi sono ammessi una tantum e sono cumulabili con gli interventi previsti a favore della cooperazione dalla legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101 e successive modificazioni, recante costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione, con l'esclusione dei benefici di cui agli articoli 5 e 7 della legge regionale 17 agosto 1987, n. 80, recante interventi a favore della cooperazione. 3. Ai lavoratori che godevano in precedenza del trattamento di integrazione salariale o del trattamento di disoccupazione speciale puo' essere concesso, per il primo anno di attivita', un ulteriore contributo di sostegno al reddito. 4. Il piano di politica del lavoro, stabilisce l'entita', le condizioni di ammissibilita' e la durata dei contributi, nonche' i tempi e le modalita' di erogazione degli stessi. Tale piano specifica inoltre le modalita' di presentazione ed approvazione dei progetti e le spese di avvio delle attivita' ammesse a contributo.