Art. 11.
                   Impiego temporaneo di lavoratori
               in opere o servizi di pubblica utilita'
 
   1.  La  Regione  puo'  concedere  contributi  agli enti locali per
progetti finalizzati all'impiego temporaneo di lavoratori disoccupati
o  di  lavoratori  ammessi  all'intervento  straordinario della causa
integrazione  guadagni  o  di  lavoratori  che,  senza  soluzione  di
continuita'  con  l'intervento  straordinario  di  cassa integrazione
guadagni, sono ammessi al trattamento di  cui  all'articolo  8  della
legge  5  novembre  1968,  n.  1115  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni in opere o servizi di pubblica utilita'. Tali interventi
possono  essere attuati anche tramite la realizzazione di contieri di
lavoro e di cantieri scuola di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.
   2. L'ammontare dei contributi e' determinato dal piano di politica
del lavoro,  in  relazione  alle  spese  per  l'organizzazione  delle
attivita', per il vitto e per il trasporto dei lavoratori.
   3.  Sono  altresi'  integralmente  rimborsate, agli enti locali le
spese assunte per l'applicazione dell'art.  1-  bis  della  legge  24
luglio 1981, n. 390 e della legge 27 febbraio 1984, n. 18.
   4.  La  Giunta  regionale e' autorizzata a concedere anticipazioni
fino ad un massimo del 50% della  spesa  prevista  dal  progetto.  Il
saldo sara' effettuato su presentazione del rendimento finale e della
relazione conclusiva sui risultati conseguiti.