Art. 11. Impiego temporaneo di lavoratori in opere o servizi di pubblica utilita' 1. La Regione puo' concedere contributi agli enti locali per progetti finalizzati all'impiego temporaneo di lavoratori disoccupati o di lavoratori ammessi all'intervento straordinario della causa integrazione guadagni o di lavoratori che, senza soluzione di continuita' con l'intervento straordinario di cassa integrazione guadagni, sono ammessi al trattamento di cui all'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni in opere o servizi di pubblica utilita'. Tali interventi possono essere attuati anche tramite la realizzazione di contieri di lavoro e di cantieri scuola di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264. 2. L'ammontare dei contributi e' determinato dal piano di politica del lavoro, in relazione alle spese per l'organizzazione delle attivita', per il vitto e per il trasporto dei lavoratori. 3. Sono altresi' integralmente rimborsate, agli enti locali le spese assunte per l'applicazione dell'art. 1- bis della legge 24 luglio 1981, n. 390 e della legge 27 febbraio 1984, n. 18. 4. La Giunta regionale e' autorizzata a concedere anticipazioni fino ad un massimo del 50% della spesa prevista dal progetto. Il saldo sara' effettuato su presentazione del rendimento finale e della relazione conclusiva sui risultati conseguiti.