Art. 12.
                          Agenzia del lavoro
 
   1.   L'agenzia  del  lavoro  della  Valle  d'Aosta,  di  cui  alla
deliberazione della Giunta regionale del 20 marzo 1987, n.  2488,  e'
la  struttura operativa per l'attuazione della politica regionale del
lavoro, in attuazione delle finalita' e nel rispetto delle  modalita'
stabilite dall'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
   2.  L'agenzia del lavoro si configura quale servizio della Regione
facente capo alla segreteria generale secondo  le  modalita'  di  cui
alla presente legge.
   3. A tal fine l'agenzia:
     a) elabora la proposta di piano triennale di politica del lavoro
e le relative proposte di aggiornamento annuale;
     b) attua gli interventi previsti dal piano triennale di politica
del lavoro;
     c) promuove iniziative di job-creation;
     d) collabora con il servizio studi e programmi e progetti di cui
alla legge regionale 1 aprile 1986, n. 12,  per  l'osservazione  sul
mercato del lavoro e per la realizzazione di specifiche iniziative di
orientamento e formazione professionale;
     e)  fornisce  alla  commissione  regionale per l'impiego ed alle
commissioni circoscrizionali per l'impiego l'assistenza  tecnica  per
lo svolgimento delle funzioni ad esse demandate;
     f)  effettua studi, ricerche e rilevazioni sui problemi connessi
con  la  politica  del  lavoro  e  dell'occupazione  e  ne  cura   la
diffusione, anche attraverso pubblicazioni periodiche;
     g)  organizza  seminari  e  convegni  volti  alla  conoscenza ed
all'approfondimento delle tematiche di cui alla presente legge;
     h)  attua  ogni  altro intervento di politica del lavoro ad essa
affidato  dalla  Giunta  regionale,   nell'ambito   della   normativa
regionale in materia;
     i)  attua  in  collaborazione  con l'Assessorato alla sanita' ed
assistenza sociale  i  programmi  occupazionali  di  cui  alla  legge
regionale 11 agosto 1981, n. 54.