Art. 12. Agenzia del lavoro 1. L'agenzia del lavoro della Valle d'Aosta, di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 20 marzo 1987, n. 2488, e' la struttura operativa per l'attuazione della politica regionale del lavoro, in attuazione delle finalita' e nel rispetto delle modalita' stabilite dall'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. 2. L'agenzia del lavoro si configura quale servizio della Regione facente capo alla segreteria generale secondo le modalita' di cui alla presente legge. 3. A tal fine l'agenzia: a) elabora la proposta di piano triennale di politica del lavoro e le relative proposte di aggiornamento annuale; b) attua gli interventi previsti dal piano triennale di politica del lavoro; c) promuove iniziative di job-creation; d) collabora con il servizio studi e programmi e progetti di cui alla legge regionale 1 aprile 1986, n. 12, per l'osservazione sul mercato del lavoro e per la realizzazione di specifiche iniziative di orientamento e formazione professionale; e) fornisce alla commissione regionale per l'impiego ed alle commissioni circoscrizionali per l'impiego l'assistenza tecnica per lo svolgimento delle funzioni ad esse demandate; f) effettua studi, ricerche e rilevazioni sui problemi connessi con la politica del lavoro e dell'occupazione e ne cura la diffusione, anche attraverso pubblicazioni periodiche; g) organizza seminari e convegni volti alla conoscenza ed all'approfondimento delle tematiche di cui alla presente legge; h) attua ogni altro intervento di politica del lavoro ad essa affidato dalla Giunta regionale, nell'ambito della normativa regionale in materia; i) attua in collaborazione con l'Assessorato alla sanita' ed assistenza sociale i programmi occupazionali di cui alla legge regionale 11 agosto 1981, n. 54.