Art. 13. Il comitato di gestione 1. Al fine di favorire la partecipazione delle forze sociali alla programmazione ed all'attuazione degli interventi previsti dal piano triennale di politica del lavoro e' istituito il comitato di gestione dell'agenzia del lavoro, cosi' composto: a) dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore suo delegato, che lo presiede; b) da quattro rappresentanti della Regione nominati dal consiglio regionale su proposta della Giunta regionale; c) da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano regionale; d) da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano regionale. 2. I rappresentanti delle parti sociali sono desiganti dalle rispettive organizzazioni preferibilmente tra i componenti della commissione regionale per l'impiego. 3. Partecipa alle sedute del comitato, con voto consultivo, il direttore dell'agenzia del lavoro, di cui al successivo art. 15. 4. Il comitato di gestione e' costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni. 5. Ai componenti il comitato di gestione e' corrisposto per ogni seduta valida un gettone di presenza pari alla diaria giornaliera dei consiglieri regionali.