Art. 13.
                       Il comitato di gestione
 
   1.  Al fine di favorire la partecipazione delle forze sociali alla
programmazione ed all'attuazione degli interventi previsti dal  piano
triennale di politica del lavoro e' istituito il comitato di gestione
dell'agenzia del lavoro, cosi' composto:
     a)  dal  Presidente della Giunta regionale o da un Assessore suo
delegato, che lo presiede;
     b)   da   quattro  rappresentanti  della  Regione  nominati  dal
consiglio regionale su proposta della Giunta regionale;
     c)  da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano regionale;
     d)  da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori maggiormente rappresentative sul piano regionale.
   2.  I  rappresentanti  delle  parti  sociali  sono desiganti dalle
rispettive organizzazioni  preferibilmente  tra  i  componenti  della
commissione regionale per l'impiego.
   3.  Partecipa  alle  sedute  del comitato, con voto consultivo, il
direttore dell'agenzia del lavoro, di cui al successivo art. 15.
   4.   Il  comitato  di  gestione  e'  costituito  con  decreto  del
Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.
   5.  Ai  componenti il comitato di gestione e' corrisposto per ogni
seduta valida un gettone di presenza pari alla diaria giornaliera dei
consiglieri regionali.