Art. 15.
                 Il direttore dell'agenzia del lavoro
 
   1. All'agenzia del lavoro e' proposto un direttore, nominato dalla
Giunta regionale e scelto tra il personale della regione in  possesso
di elevata professionalita' e pluriennale e comprovata esperienza nel
campo delle politiche del lavoro oppure tra personale  estraneo  alla
regione  in  possesso  di analoghi requisiti; in tal caso puo' essere
assunto un  contratto  di  diritto  privato  di  durata  triennale  e
rinnovabile  ed  il trattamento economico e' determinato dalla Giunta
regionale  tenuto  conto  dell'assetto  retributivo  della  dirigenza
regionale  e  del  trattamento previsto per i direttori delle agenzie
statali per l'impiego di cui all'art.  24  della  legge  28  febbraio
1987, n. 56.