Art. 15. Il direttore dell'agenzia del lavoro 1. All'agenzia del lavoro e' proposto un direttore, nominato dalla Giunta regionale e scelto tra il personale della regione in possesso di elevata professionalita' e pluriennale e comprovata esperienza nel campo delle politiche del lavoro oppure tra personale estraneo alla regione in possesso di analoghi requisiti; in tal caso puo' essere assunto un contratto di diritto privato di durata triennale e rinnovabile ed il trattamento economico e' determinato dalla Giunta regionale tenuto conto dell'assetto retributivo della dirigenza regionale e del trattamento previsto per i direttori delle agenzie statali per l'impiego di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.