Art. 16. Personale dell'agenzia del lavoro 1. La giunta regionale, su proposta del comitato di gestione stabilisce l'organico dell'agenzia del lavoro. La Giunta precisa inoltre le figure professionali ed il contingente di personale che puo' essere assunto con contratto di diritto privato a termine e rinnovabile, anche a tempo parziale stabilendone il relativo trattamento economico. 2. Il ricorso a tali figure e' ammesso in caso di accertata carenza delle competenze necessarie tra il personale dipendente della Regione.