Art. 16.
                  Personale dell'agenzia del lavoro
 
   1.  La  giunta  regionale,  su  proposta  del comitato di gestione
stabilisce l'organico dell'agenzia  del  lavoro.  La  Giunta  precisa
inoltre  le  figure  professionali ed il contingente di personale che
puo' essere assunto con contratto di  diritto  privato  a  termine  e
rinnovabile,   anche   a  tempo  parziale  stabilendone  il  relativo
trattamento economico.
   2.  Il  ricorso  a  tali  figure  e'  ammesso in caso di accertata
carenza delle competenze necessarie tra il personale dipendente della
Regione.