Art. 17. Incarichi di consulenza 1. La Giunta regionale e' autorizzata a costituire comitati tecnici e ad affidare incarichi di consulenza, per un numero complessivo di esperti non superiore a venti unita', per attivita' connesse con l'applicazione della presente legge. 2. Il trattamento economico e' stabilito dalla Giunta regionale tenendo conto della qualita' e quantita' del lavoro richiesto, della professionalita' necessaria e dell'assetto retributivo della dirigenza regionale.