Art. 17.
                       Incarichi di consulenza
 
   1.  La  Giunta  regionale  e'  autorizzata  a  costituire comitati
tecnici  e  ad  affidare  incarichi  di  consulenza,  per  un  numero
complessivo  di  esperti  non superiore a venti unita', per attivita'
connesse con l'applicazione della presente legge.
   2.  Il  trattamento  economico e' stabilito dalla Giunta regionale
tenendo conto della qualita' e quantita' del lavoro richiesto,  della
professionalita'   necessaria   e   dell'assetto   retributivo  della
dirigenza regionale.