Art. 18. Disposizioni finanziarie 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, sono cosi' determinati: a) per quanto concerne i finanziamenti del piano triennale di politica del lavoro in complessive L. 6.400.000.000 per il triennio 1989/91 di cui L. 400.000.000 per l'anno 1989. La ripartizione a carico degli esercizi succesivi al 1989 anche in relazione agli aggiornamenti annuali previsti al precedente art. 3, nonche' la determinazione dei finanziamenti dei successivi piani saranno effettuate ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni; b) annue L. 100.000.000 a decorrere dall'anno 1989 per gli interventi previsti dagli artticoli 7, 12, 13 e 17 rideterminabili annualmente in base alle effettive necessita' con legge di bilancio. 2. Gli oneri di cui ai commi precedenti graveranno sui seguenti capitoli che vengono all'uopo istituiti nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanzario 1989 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci: n. 23980 "Fondo per il finanziamanto del piano triennale di politica del lavoro. Legge regionale 17 febbraio 1989, n. 13"; n. 23985 "Spese per il funzionamento dell'agenzia del lavoro, del relativo comitato di gestione, di comitati tecnici e spese per commissioni d'esame. Legge regionale 17 febbraio 1989, n. 13 articoli 7, 12, 13 e 17". 3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede: per l'anno 1989 mediante riduzione per lire 500 milioni dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)" del bilancio di previsione della regione per l'esercizio finanziario 1989, a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso concernente: "Interventi straordinari per lo sviluppo e ammodernamento del sistema economico e produttivo"; per gli anni 1990 e 1991 mediante utilizzo per lire 6.200 milioni delle risorse disponibili gia' iscritte al programma 3.2. "altri oneri non ripartibili" del bilancio pluriennale 1989/1991.