Art. 2. Oggetto degli interventi 1. Al fine di promuovere l'accesso al lavoro dei cittadini, ed in particolare dei soggetti piu' deboli, la Regione puo' svolgere ogni attivita' utile al fine di: a) incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, ivi comprese attivita' di informazione ed orientamento professionale, fatte salve le competenze statali in materia di collocamento; b) promuovere iniziative volte ad incrementare l'occupazione, anche mediante la concessione di contributi e l'erogazione di servizi alle imprese ed ai lavoratori per la promozione di nuova imprenditorialita'; c) favorire l'impiego dei soggetti oiu' deboli nel mercato del lavoro, ivi compresa la promozione di attivita' per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere o servizi di pubblica utilita'; d) realizzare attivita' di formazione professionale o di alternanza tra studio e lavoro volte ad agevolare il primo inserimento nel mondo del lavoro od il reinserimento di disoccupati e di lavoratori ammessi all'intervento della cassa integrazione guadagni; c) assumere ogni altra iniziativa idonea ad orientare il mercato del lavoro ed a favorire l'occupazione e, l'accesso al lavoro; f) avviare all'occupazione i soggetti portatori di handicaps secondo le norme della legge regionale 11 agosto 1981, n. 54 recante interventi per favorire l'inserimento lavorativo di cittadini portatori di handicaps. 2. Al fine di concorrere alla pura attuazione dei principi' di parita' di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, la Regione promuove la progettazione di azioni positive volte ad eliminare la disparita' di cui le donne sono oggetto nella vita lavorativa.