Art. 2.
                       Oggetto degli interventi
 
   1.  Al fine di promuovere l'accesso al lavoro dei cittadini, ed in
particolare dei soggetti piu' deboli, la Regione puo'  svolgere  ogni
attivita' utile al fine di:
     a)  incentivare  l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, ivi
comprese attivita' di  informazione  ed  orientamento  professionale,
fatte salve le competenze statali in materia di collocamento;
     b)  promuovere  iniziative  volte ad incrementare l'occupazione,
anche mediante la concessione di contributi e l'erogazione di servizi
alle   imprese   ed   ai   lavoratori  per  la  promozione  di  nuova
imprenditorialita';
     c)  favorire  l'impiego dei soggetti oiu' deboli nel mercato del
lavoro,  ivi  compresa  la  promozione  di  attivita'  per  l'impiego
temporaneo di lavoratori in opere o servizi di pubblica utilita';
     d)   realizzare  attivita'  di  formazione  professionale  o  di
alternanza  tra  studio  e  lavoro  volte  ad  agevolare   il   primo
inserimento nel mondo del lavoro od il reinserimento di disoccupati e
di  lavoratori  ammessi  all'intervento  della   cassa   integrazione
guadagni;
     c) assumere ogni altra iniziativa idonea ad orientare il mercato
del lavoro ed a favorire l'occupazione e, l'accesso al lavoro;
     f)  avviare  all'occupazione  i  soggetti portatori di handicaps
secondo le norme della legge regionale 11 agosto 1981, n. 54  recante
interventi   per   favorire  l'inserimento  lavorativo  di  cittadini
portatori di handicaps.
   2.  Al  fine  di  concorrere alla pura attuazione dei principi' di
parita' di cui alla  legge  9  dicembre  1977,  n.  903,  la  Regione
promuove  la  progettazione  di azioni positive volte ad eliminare la
disparita' di cui le donne sono oggetto nella vita lavorativa.