Art. 20. Abrogazioni di leggi regionali 1. Alla data del 1 settembre 1989 sono abrogate le seguenti leggi regionali, fatti salvi gli impegni di spesa assunti in attuazione delle medesime: a) legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4 recante interventi a sostegno dell'occupazione e a favore dei lavoratori in cassa integrazione guadagni e successive modificazioni e integrazioni; b) legge regionale 18 agosto 1986, n. 50 recante azioni finalizzate a qualificare l'apprendimento e successive modificazioni e integrazioni.