Art. 20.
                    Abrogazioni di leggi regionali
 
   1. Alla data del 1 settembre 1989 sono abrogate le seguenti leggi
regionali, fatti salvi gli impegni di  spesa  assunti  in  attuazione
delle medesime:
     a)  legge  regionale  9  gennaio 1986, n. 4 recante interventi a
sostegno  dell'occupazione  e  a  favore  dei  lavoratori  in   cassa
integrazione guadagni e successive modificazioni e integrazioni;
     b)  legge  regionale  18  agosto  1986,  n.  50  recante  azioni
finalizzate a qualificare l'apprendimento e successive  modificazioni
e integrazioni.