Art. 21.
                       Dichiarazione d'urgenza
 
   1.  La  presente  legge  e'  dichiarata urgente ai sensi del terzo
comma dell'art. 31 dello statuto  speciale  della  Valle  d'Aosta  ed
entrera'   in   vigore  il  giorno  successivo  a  quello  della  sua
pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione.  E'  fatto
obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.
    Aosta, addi' 17 febbraio 1989
 
                              ROLLANDIN