Art. 21. Dichiarazione d'urgenza 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale della Valle d'Aosta ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta. Aosta, addi' 17 febbraio 1989 ROLLANDIN