Art. 3. Programmazione degli interventi 1. In coerenza con le indicazioni del piano di sviluppo regionale di cui alla legge regionale 15 maggio 1978, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione adotta un piano triennale degli interventi di politica del lavoro, in cui sono specificati i soggetti destinatari degli interventi, le tipologie di intervento, i criteri di ripartizione e l'entita' dei contributi eventualmente previsti, nonche' le procedure e le modalita' per l'attivazione delle diverse iniziative e per l'erogazione dei contributi e dei servizi. Il piano e' aggiornato annualmente preferibilmente in correlazione con l'approvazione del bilancio annuale di previsione. 2. Il piano triennale e' approvato secondo le seguenti procedure: a) la Giunta regionale delibera gli indirizzi del piano triennale di politica del lavoro e affida l'elaborazione dello stesso all'Agenzia del lavoro di cui all'art. 12 della presente legge; b) l'Agenzia del lavoro redige il piano e la Giunta regionale sentito il parere della Commissione regionale per l'impiego, approva la proposta di piano da sottoporre all'esame del Consiglio regionale; c) il Consiglio regionale approva con legge il piano triennale di politica del lavoro e la relativa spesa complessiva per il triennio; d) la Giunta regionale determina la quota annuale di spesa impegnandola sugli esercizi di competenza e affida l'esecuzione del piano all'Agenzia del lavoro; e) la Giunta regionale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68 e' autorizzata a disporre contestualmente alla deliberazione di cui alla lettera d) del presente articolo, su proposta dell'Assessore alle Finanze, il trasferimento delle disponibilita' finanziarie iscritte al "Fondo per il finanziamento triennale di politica del lavoro" in favore di pertinenti capitoli appositamente istituiti in relazione al piano d'intervento approvato dal Consiglio regionale. 3. Gli aggiornamenti annuali del piano previsti dal primo comma del presente articolo sono approvati dalla Giunta regionale. 4. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale, preferibilmente in correlazione con l'approvazione del bilancio annuale di previsione, sullo stato di attuazione del piano triennale di politica del lavoro.