Art. 3.
                   Programmazione degli interventi
 
   1.  In coerenza con le indicazioni del piano di sviluppo regionale
di cui alla legge regionale  15  maggio  1978,  n.  12  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni, la Regione adotta un piano triennale
degli interventi di politica del lavoro, in cui  sono  specificati  i
soggetti  destinatari degli interventi, le tipologie di intervento, i
criteri di ripartizione  e  l'entita'  dei  contributi  eventualmente
previsti, nonche' le procedure e le modalita' per l'attivazione delle
diverse iniziative e per l'erogazione dei contributi e  dei  servizi.
Il  piano  e'  aggiornato annualmente preferibilmente in correlazione
con l'approvazione del bilancio annuale di previsione.
   2.  Il piano triennale e' approvato secondo le seguenti procedure:
     a)   la  Giunta  regionale  delibera  gli  indirizzi  del  piano
triennale di politica del lavoro e affida l'elaborazione dello stesso
all'Agenzia del lavoro di cui all'art. 12 della presente legge;
     b)  l'Agenzia  del  lavoro redige il piano e la Giunta regionale
sentito il parere della Commissione regionale per l'impiego,  approva
la proposta di piano da sottoporre all'esame del Consiglio regionale;
     c)  il  Consiglio regionale approva con legge il piano triennale
di politica del  lavoro  e  la  relativa  spesa  complessiva  per  il
triennio;
     d)  la  Giunta  regionale  determina  la  quota annuale di spesa
impegnandola sugli esercizi di competenza e affida  l'esecuzione  del
piano all'Agenzia del lavoro;
     e)   la   Giunta   regionale,   in   deroga  a  quanto  previsto
dall'articolo 45 della legge regionale 7  dicembre  1979,  n.  68  e'
autorizzata a disporre contestualmente alla deliberazione di cui alla
lettera d) del presente articolo,  su  proposta  dell'Assessore  alle
Finanze,  il  trasferimento delle disponibilita' finanziarie iscritte
al "Fondo per il finanziamento triennale di politica del  lavoro"  in
favore di pertinenti capitoli appositamente istituiti in relazione al
piano d'intervento approvato dal Consiglio regionale.
   3.  Gli  aggiornamenti  annuali del piano previsti dal primo comma
del presente articolo sono approvati dalla Giunta regionale.
   4.   La   Giunta  regionale  riferisce  annualmente  al  Consiglio
regionale, preferibilmente in  correlazione  con  l'approvazione  del
bilancio  annuale  di previsione, sullo stato di attuazione del piano
triennale di politica del lavoro.