Art. 5. Formazione e lavoro 1. La Regione attua, anche ricorrendo all'intervento del Fondo Sociale Europeo, specifiche iniziative di formazione professionale volte ad agevolare il reinserimento dei disoccupati di lunga durata e dei cassintegrati e promuove forme di integrazione e di alternanza fra studio e lavoro, in particolare qualificando le attivita' formative connesse al contratto di formazione e lavoro.