Art. 5.
                         Formazione e lavoro
 
   1.  La  Regione  attua,  anche ricorrendo all'intervento del Fondo
Sociale Europeo, specifiche iniziative  di  formazione  professionale
volte ad agevolare il reinserimento dei disoccupati di lunga durata e
dei cassintegrati e promuove forme di integrazione  e  di  alternanza
fra  studio  e  lavoro,  in  particolare  qualificando  le  attivita'
formative connesse al contratto di formazione e lavoro.