Art. 6. Formazione professionale per l'apprendistato artigiano 1. La formazione professionale degli apprendisti assunti da imprese iscritte all'Albo delle Imprese artigiane istituito presso l'Assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti, si attua in due momenti: a) addestramento pratico, durante il quale l'apprendista svolge anche un'attivita' produttiva; b) attivita' didattiche complementari, durante le quali l'apprendista svolge attivita' culturale tecnico-scientifica; 2. Le attivita' didattiche complementari sono organizzate in corsi sulla base di progetti formativi predisposti per categorie professionali. 3. I corsi sono gratuiti e obbligatori, possono essere istituiti in presenza di almeno cinque apprendisti e sono svolti presso i centri di formazione di cui alla legge regionale 5 maggio 1983, n. 28, recante disciplina della formazione professionale in Valle d'Aosta, o presso apposite strutture attivate dall'Amministrazione regionale. 4. Le imprese artigiane o loro consorzi, purche' dispongano di capacita' organizzativa, di strutture e attrezzature idonee, possono essere autorizzate dalla Giunta regionale e gestire direttamente l'intero processo di formazione professionale degli apprendisti, a condizione che: a) il numero degli apprendisti non sia inferiore a tre unita'; b) concordino il progetto formativo con l'Amministrazione regionale; c) accettino il controllo della regione. 5. Le spese sostenute dalle imprese per lo svolgimento delle attivita' didattiche complementari sono rimborsate per intero dall'Amministrazione regionale, su presentazione di rendiconto documentato e relazione sui risultati formativi conseguiti. 6. Le spese per la predisposizione dei progetti formativi sono a carico dell'Amministrazione regionale. 7. La formazione professionale degli apprendisti puo' essere attuata anche nelle botteghe-scuola artigiane, con modalita' e condizioni stabilite dal piano di politica del lavoro.