Art. 6.
                       Formazione professionale
                    per l'apprendistato artigiano
 
   1.  La  formazione  professionale  degli  apprendisti  assunti  da
imprese iscritte all'Albo delle Imprese  artigiane  istituito  presso
l'Assessorato     regionale     dell'industria,     del    commercio,
dell'artigianato e dei trasporti, si attua in due momenti:
     a)  addestramento pratico, durante il quale l'apprendista svolge
anche un'attivita' produttiva;
     b)   attivita'   didattiche   complementari,  durante  le  quali
l'apprendista svolge attivita' culturale tecnico-scientifica;
   2. Le attivita' didattiche complementari sono organizzate in corsi
sulla  base  di  progetti   formativi   predisposti   per   categorie
professionali.
   3.  I  corsi sono gratuiti e obbligatori, possono essere istituiti
in presenza di almeno cinque  apprendisti  e  sono  svolti  presso  i
centri  di  formazione  di cui alla legge regionale 5 maggio 1983, n.
28,  recante  disciplina  della  formazione  professionale  in  Valle
d'Aosta,  o  presso  apposite strutture attivate dall'Amministrazione
regionale.
   4.  Le  imprese  artigiane  o loro consorzi, purche' dispongano di
capacita' organizzativa, di strutture e attrezzature idonee,  possono
essere  autorizzate  dalla  Giunta  regionale  e gestire direttamente
l'intero processo di formazione professionale  degli  apprendisti,  a
condizione che:
     a) il numero degli apprendisti non sia inferiore a tre unita';
     b)   concordino  il  progetto  formativo  con  l'Amministrazione
regionale;
     c) accettino il controllo della regione.
   5.  Le  spese  sostenute  dalle  imprese  per lo svolgimento delle
attivita'  didattiche  complementari  sono  rimborsate   per   intero
dall'Amministrazione   regionale,   su  presentazione  di  rendiconto
documentato e relazione sui risultati formativi conseguiti.
   6.  Le  spese per la predisposizione dei progetti formativi sono a
carico dell'Amministrazione regionale.
   7.  La  formazione  professionale  degli  apprendisti  puo' essere
attuata  anche  nelle  botteghe-scuola  artigiane,  con  modalita'  e
condizioni stabilite dal piano di politica del lavoro.