Art. 7.
              Acquisizione della qualifica professionale
                     nell'apprendimento artigiano
 
   1.  Gli  apprendisti  al termine del periodo di apprendistato sono
ammessi a sostenere le prove di idoneita' all'esercizio del  mestiere
per  il  quale  hanno frequentato il corso delle attivita' didattiche
complementari.
   2.  La commissione giudicatrice nominata dalla Giunta regionale e'
composta come segue:
     a)   rappresentante   dell'Amministrazione  regionale  designato
dall'Assessore    regionale    dell'industria,     del     commercio,
dell'artigianato e dei trasporti, che funge da presidente;
     b) insegnanti delle attivita' didattiche complementari;
     c)   esperto   designato   dalle  organizzazioni  sindacali  dei
lavoratori dipendenti;
     d)  esperto designato dalle associazioni regionali delle imprese
artigiane;
     e)  rappresentante  dell'ufficio  del  lavoro  e  della  massima
occupazione per la Valle d'Aosta.
   3.  Il  contenuto  delle prove e le modalita' di svolgimento delle
stesse sono stabiliti nei contratti collettvi di lavoro o in mancanza
di   norme   contrattuali,   dalla   Giunta   regionale  su  proposta
dell'Assessore    regionale    dell'industria,     del     commercio,
dell'artigianato  e  dei trasporti, sentite le associazioni regionali
delle imprese artigiane e le organizzazioni sindacali dei  lavoratori
dipendenti.
   4.  La  qualifica ottenuta al termine del periodo di apprendistato
e' iscritta sul libretto personale di lavoro dell'apprendista.
   5.   Ai   componenti  la  commissione  giudicatrice,  esclusi  gli
insegnanti e i dipendenti regionali, e'  corrisposto  un  gettone  di
presenza  la  cui  entita'  e'  stabilita'  dalla Giunta regionale in
misura non superiore ai  conpensi  spettanti  ai  commissari  d'esame
delle  scuole  secondarie  statali.  A coloro che risiedono in comuni
diversi da quello nel quale si svolgeranno le prove spetta,  inoltre,
il trattamento di missione previsto per il personale regionale.