Art. 7. Acquisizione della qualifica professionale nell'apprendimento artigiano 1. Gli apprendisti al termine del periodo di apprendistato sono ammessi a sostenere le prove di idoneita' all'esercizio del mestiere per il quale hanno frequentato il corso delle attivita' didattiche complementari. 2. La commissione giudicatrice nominata dalla Giunta regionale e' composta come segue: a) rappresentante dell'Amministrazione regionale designato dall'Assessore regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti, che funge da presidente; b) insegnanti delle attivita' didattiche complementari; c) esperto designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti; d) esperto designato dalle associazioni regionali delle imprese artigiane; e) rappresentante dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione per la Valle d'Aosta. 3. Il contenuto delle prove e le modalita' di svolgimento delle stesse sono stabiliti nei contratti collettvi di lavoro o in mancanza di norme contrattuali, dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti, sentite le associazioni regionali delle imprese artigiane e le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti. 4. La qualifica ottenuta al termine del periodo di apprendistato e' iscritta sul libretto personale di lavoro dell'apprendista. 5. Ai componenti la commissione giudicatrice, esclusi gli insegnanti e i dipendenti regionali, e' corrisposto un gettone di presenza la cui entita' e' stabilita' dalla Giunta regionale in misura non superiore ai conpensi spettanti ai commissari d'esame delle scuole secondarie statali. A coloro che risiedono in comuni diversi da quello nel quale si svolgeranno le prove spetta, inoltre, il trattamento di missione previsto per il personale regionale.