Art. 8.
        Contributi alle imprese per l'assunzione di lavoratori
          appartenenti a fasce deboli del mercato del lavoro
 
   1.  La  Regione  puo'  sostenere  l'occupazione  dei  soggetti che
presentano  maggiori  difficolta'  nell'accesso   al   lavoro   anche
attraverso  la  concessione  di  contributi  ai  datori di lavoro che
assumono a tempo indeterminato giovani, donne, disoccupati  di  lunga
durata,  lavoratori  ammessi all'intervento straordinario della cassa
integrazione  guadagni,  lavoratori  licenziati  per   riduzione   di
personale  o per cessazione dell'attivita' produttiva, lavoratori che
usufruiscono del trattamento  speciale  di  disoccupazione  ai  sensi
della  legge  5  novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed
integrazioni, disabili e persone soggette ad  emarginazione  sociale,
fatte  salve  le provvidenze previste dalla legge regionale 11 agosto
1981, n. 54.
   2.  I  contributi  hanno  lo  scopo  di  alleggerire  i  costi  di
inserimento  ed  adattamento  professionale;  essi   possono   essere
concessi  anche  per  assunzioni  con  contratto  di  lavoro  a tempo
parziale.
   3.  La  Regione  puo'  altresi'  concedere contributi alle imprese
iscritte all'albo regionale  delle  imprese  artigiane  che  assumano
apprendisti,  nonche' ai datori di lavoro che applichino i commi 11 e
12 dell'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,  convertito
con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n. 863.
   4  L'entita',  le  condizioni  di  ammissibilita'  e la durata dei
contributi,  in  relazione  alle  diverse   categorie   di   soggetti
considerati, sono fissate dal piano di politica del lavoro.