Art. 8. Contributi alle imprese per l'assunzione di lavoratori appartenenti a fasce deboli del mercato del lavoro 1. La Regione puo' sostenere l'occupazione dei soggetti che presentano maggiori difficolta' nell'accesso al lavoro anche attraverso la concessione di contributi ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato giovani, donne, disoccupati di lunga durata, lavoratori ammessi all'intervento straordinario della cassa integrazione guadagni, lavoratori licenziati per riduzione di personale o per cessazione dell'attivita' produttiva, lavoratori che usufruiscono del trattamento speciale di disoccupazione ai sensi della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni, disabili e persone soggette ad emarginazione sociale, fatte salve le provvidenze previste dalla legge regionale 11 agosto 1981, n. 54. 2. I contributi hanno lo scopo di alleggerire i costi di inserimento ed adattamento professionale; essi possono essere concessi anche per assunzioni con contratto di lavoro a tempo parziale. 3. La Regione puo' altresi' concedere contributi alle imprese iscritte all'albo regionale delle imprese artigiane che assumano apprendisti, nonche' ai datori di lavoro che applichino i commi 11 e 12 dell'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n. 863. 4 L'entita', le condizioni di ammissibilita' e la durata dei contributi, in relazione alle diverse categorie di soggetti considerati, sono fissate dal piano di politica del lavoro.