Art. 9. Sostegno alle nuove imprenditorialita' 1. La Regione promuove e sostiene lo sviluppo di nuova imprenditorialita' mediante la concessione di contributi alle spese di avviamento dell'attivita' e l'erogazione di servizi reali a progetti volti alla creazione di piccole imprese, di tipo individuale o associato, ad opera di giovani disoccupati, di lavoratori ammessi all'intervento straordinario della cassa integrazione guadagni, di lavoratori licenziati per riduzione di personale o per cessazione dell'attivita' produttiva e di lavoratori che usufruiscano del trattamento speciale di disoccupazione ai sensi della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Al fine di beneficiare dei contributi e dei servizi reali previsti dal comma precedente i lavoratori interessati devono presentare specifici progetti. 3. I contributi sono ammessi una tantum e sono cumulabili con gli interventi previsti a favore delle categorie dei lavoratori autonomi e dei piccoli imprenditori dalla legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101, recante costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione dei benefici di cui alla legge regionale 6 giugno 1977, n. 41 e successive modificazioni, recante provvidenze a favore dell'artigianato. 4. Ai lavoratori che godevano in precedenza del trattamento di integrazione salariale o del trattamento di disoccupazione speciale puo' essere concesso, per il primo anno di attivita', un ulteriore contributo di sostegno al reddito. 5. Il piano di politica del lavoro stabilisce l'entita', le condizioni di ammissibilita' e la durata dei contributi, nonche' i tempi e le modalita' di erogazione degli stessi. 6. Tale piano specifica inoltre le modalita' di presentazione e di approvazione dei progetti e le spese di avvio dell'attivita' ammesse a contributo.