Art. 9.
                Sostegno alle nuove imprenditorialita'
 
   1.   La   Regione   promuove  e  sostiene  lo  sviluppo  di  nuova
imprenditorialita' mediante la concessione di contributi  alle  spese
di  avviamento  dell'attivita'  e  l'erogazione  di  servizi  reali a
progetti volti alla creazione di piccole imprese, di tipo individuale
o  associato,  ad opera di giovani disoccupati, di lavoratori ammessi
all'intervento straordinario della cassa  integrazione  guadagni,  di
lavoratori  licenziati  per  riduzione  di personale o per cessazione
dell'attivita'  produttiva  e  di  lavoratori  che  usufruiscano  del
trattamento  speciale  di  disoccupazione  ai  sensi  della  legge  5
novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni.
   2.  Al  fine  di  beneficiare  dei  contributi e dei servizi reali
previsti  dal  comma  precedente  i  lavoratori  interessati   devono
presentare specifici progetti.
   3.  I contributi sono ammessi una tantum e sono cumulabili con gli
interventi previsti a favore delle categorie dei lavoratori  autonomi
e dei piccoli imprenditori dalla legge regionale 30 dicembre 1982, n.
101, recante costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il
commercio   e   la   cooperazione   e   successive  modificazioni  ed
integrazioni, con esclusione dei benefici di cui alla legge regionale
6  giugno 1977, n. 41 e successive modificazioni, recante provvidenze
a favore dell'artigianato.
   4.  Ai  lavoratori  che  godevano in precedenza del trattamento di
integrazione salariale o del trattamento di  disoccupazione  speciale
puo'  essere  concesso,  per il primo anno di attivita', un ulteriore
contributo di sostegno al reddito.
   5.  Il  piano  di  politica  del  lavoro  stabilisce l'entita', le
condizioni di ammissibilita' e la durata dei  contributi,  nonche'  i
tempi e le modalita' di erogazione degli stessi.
   6. Tale piano specifica inoltre le modalita' di presentazione e di
approvazione dei progetti e le spese di avvio dell'attivita'  ammesse
a contributo.