Art. 7. In considerazione delle obiettive difficolta' incontrate dalle Province nella fase di prima applicazione della legge, i termini per la presentazione alle Province delle domande intese ad ottenere per l'anno scolastico 1988/1989 i benefici previsti dall'art. 3, commi 1 e 4 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 48, gia' fissati con decreto del presidente della Giunta regionale 11 ottobre 1988, n. 0401/Pres. al 30 novembre 1988, vengono prorogati al 28 febbraio 1989. Visto, Il presidente: BIASUTTI