Art. 7.
 
   In  considerazione  delle  obiettive  difficolta' incontrate dalle
Province nella fase di prima applicazione della legge, i termini  per
la  presentazione  alle Province delle domande intese ad ottenere per
l'anno scolastico 1988/1989 i benefici previsti dall'art. 3, commi 1
e  4  della  legge regionale 13 giugno 1988, n. 48, gia' fissati con
decreto del presidente della Giunta regionale  11  ottobre  1988,  n.
0401/Pres.  al  30  novembre  1988,  vengono prorogati al 28 febbraio
1989.
 
                        Visto, Il presidente:
                               BIASUTTI