Art. 3. 1. Le quote annuali del finanziamento di cui all'articolo 1 potranno essere erogate in via anticipata ed in un'unica soluzione. 2. L'Ente beneficiario e' tenuto, a pena di decadenza del finanziamento, con conseguente obbligo di restituzione delle somme introitate, a presentare il rendiconto relativo all'impiego del finanziamento stesso entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ultimazione dei lavori di restauro da parte della competente Soprintendenza.