Art. 3.
 
   1.  Le  quote  annuali  del  finanziamento  di  cui all'articolo 1
potranno essere erogate in via anticipata ed in un'unica soluzione.
   2.  L'Ente  beneficiario  e'  tenuto,  a  pena  di  decadenza  del
finanziamento, con conseguente obbligo di  restituzione  delle  somme
introitate,  a  presentare  il  rendiconto  relativo  all'impiego del
finanziamento stesso entro il 31 dicembre del secondo anno successivo
a  quello  di  ultimazione  dei  lavori  di  restauro  da parte della
competente Soprintendenza.