Art. 4.
 
   1.  Per  le finalita' previste dagli articoli 1 e 3 e' autorizzata
la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in  ragione  di
lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
   2.  A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l'anno 1989, e'
istituito  -  alla  Rubrica  n.  19  -  programma  2.4.1.  - spese di
investimento - categoria  2.4.  -  sezione  IV  -  il  capitolo  5442
(2.1.242.5.06.06)  con  la  denominazione "Finanziamnto straordinario
all'Archidiocesi di Udine - Museo diocesano di arte sacra  -  per  il
restauro, la sistemazione e valorizzazione delle gallerie di Giovanni
Battista Tiepolo nella citta' di Udine,  nonche'  per  l'acquisto  di
attrezzature ed arredi" e con lo stanziamento complessivo, in termini
di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in  ragione  di  lire
1.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
   3.  Al  predetto  onere  di lre 2.000 milioni si provvede mediante
prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo  globale  iscritto
sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (Rubrica n. 28.
Partita n. 1 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
   Trieste, addi' 21 febbraio 1989
 
                               BIASUTTI