Art. 4. 1. Per le finalita' previste dagli articoli 1 e 3 e' autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990. 2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l'anno 1989, e' istituito - alla Rubrica n. 19 - programma 2.4.1. - spese di investimento - categoria 2.4. - sezione IV - il capitolo 5442 (2.1.242.5.06.06) con la denominazione "Finanziamnto straordinario all'Archidiocesi di Udine - Museo diocesano di arte sacra - per il restauro, la sistemazione e valorizzazione delle gallerie di Giovanni Battista Tiepolo nella citta' di Udine, nonche' per l'acquisto di attrezzature ed arredi" e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990. 3. Al predetto onere di lre 2.000 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (Rubrica n. 28. Partita n. 1 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti). La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Trieste, addi' 21 febbraio 1989 BIASUTTI