Art. 3.
 
   1. Alla copertura degli oneri previsti dall'art. 1 si provvede con
i fondi stanziati al capitolo 11586 "Interventi per lo sviluppo e  il
miglioramento  dell'allevamento  equino  (art.  39,  lettere e ), f),
legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88)".