Art. 2. Utilizzazione della carta riciclata 1. La Giunta regionale provvede affinche', entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il fabbisogno di materiale cartotecnico dell'Amministrazione regionale sia coperto, per una quota non inferiore al 30% mediante l'uso di prodotti ottenuti da processi di recupero.