Art. 2.
                 Utilizzazione della carta riciclata
 
   1. La Giunta regionale provvede affinche', entro 6 mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, il fabbisogno di materiale
cartotecnico  dell'Amministrazione  regionale  sia  coperto,  per una
quota non inferiore al 30% mediante l'uso  di  prodotti  ottenuti  da
processi di recupero.