Art. 2.
                   Attuazione interventi dei P.I.M.
 
   1.  E'  autorizzata  l'iscrizione  in  bilancio,  per  il triennio
1989-1991, delle spese  occorrenti  all'attuazione  degli  interventi
relativi  al  PIM-VENETO,  di  cui  al  Regolamento CEE n. 2088/1985,
approvato  con  decisione  CEE  e  in  esecuzione  del  contratto  di
programma  del  28 luglio 1988 sottoscritto dai legali rappresentanti
della Commissione delle comunita' europee,  del  Governo  italiano  e
della  Regione  Veneto  (capitoli  15805, 15809, 15813, 15817, 15821,
15825).
   2. All'erogazione delle spese di cui al primo comma si provvede ai
sensi della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata  dalla
legge  regionale  3  settembre  1982,  n.  43,  e dalle vigenti leggi
regionali di settore; in quanto applicabili.