Art. 2. Attuazione interventi dei P.I.M. 1. E' autorizzata l'iscrizione in bilancio, per il triennio 1989-1991, delle spese occorrenti all'attuazione degli interventi relativi al PIM-VENETO, di cui al Regolamento CEE n. 2088/1985, approvato con decisione CEE e in esecuzione del contratto di programma del 28 luglio 1988 sottoscritto dai legali rappresentanti della Commissione delle comunita' europee, del Governo italiano e della Regione Veneto (capitoli 15805, 15809, 15813, 15817, 15821, 15825). 2. All'erogazione delle spese di cui al primo comma si provvede ai sensi della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata dalla legge regionale 3 settembre 1982, n. 43, e dalle vigenti leggi regionali di settore; in quanto applicabili.